AssoAmbiente

Circolari

p68550NE

A fronte della recente entrata in vigore delle modalità che rendono operativo l’obbligo di iscrizione all’Albo dei trasportatori esteri di rifiuti, nonché dei commercianti e intermediari senza detenzione (cat. 8) e in relazione a diversi quesiti in materia pervenuti dalle aziende associate, si ritiene utile precisare quanto segue.

Per quanto riguarda la prima categoria di soggetti (trasportatori transfrontalieri), si ribadisce che l’art. 194, comma 3, inserito nel TUA dal D.Lgs. 205 del 3 dicembre 2010, rappresenta una norma già operativa, che prevede l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali delle imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti in Italia, secondo le modalità previste dalla Delibera del Comitato nazionale dell’Albo del 22 dicembre 2010. Quest’ultima prevede in particolare che le imprese di trasporto transfrontaliero dei rifiuti in attività alla data di operatività del D.Lgs. 205/2010 presentino alla Sezione regionale territorialmente competente e, per quelle straniere non dotate di una sede secondaria in ltalia, a una qualsiasi Sezione regionale dell'Albo, la sola domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva. Per quanto riguarda in particolare le società estere non dotate di sede secondaria in ltalia (art. 12, comma 1 del DM 406/98), la Delibera citata prevede la possibilità di definire la sede stessa nei successivi 120 giorni. Con successiva circolare del 25 gennaio 2011 l’Albo ha poi chiarito cheil requisito in questione può ritenersi soddisfatto, considerato il disposto dell’art. 10, comma 2, lett. b), del DM 406/98, anche dall’impresa che disponga di un domicilio in Italia”.

Va sottolineato che il citato obbligo di iscrizione riguarda in particolare i soggetti esteri che svolgono sul territorio italiano esclusivamente il trasporto transfrontaliero di rifiuti poiché, per quanto riguarda il trasporto interno, l’obbligo di iscrizione già sussisteva precedentemente: tali soggetti non sono tuttavia tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 dell’art. 212 TUA.

Sul tema in esame l’Associazione ha già fornito una specifica informativa alle aziende, sia nei seminari ed incontri che si sono tenuti sul citato D.Lgs. 205/10 sia, in particolare, con circolare n. 449/10 del 23 dicembre scorso, relativa alle modalità per procedere all’iscrizione all’Albo dei trasportatori transfrontalieri, alla quale si rinvia per gli ulteriori dettagli.

Con l’occasione si ritiene utile comunque evidenziare che, trattandosi di trasporto di rifiuti, naturalmente la disposizione non si applica al trasporto di materie prime secondarie (come il macero selezionato a norma UNI) conformi alle specifiche tecniche in materia: al riguardo si ricorda comunque che detti materiali devono rispettare tutti i requisiti (standard merceologici, tenore max impurezze, limiti sostanze inquinanti, avvio oggettivo ed effettivo ad utilizzo, ecc.) indicati nel DM 5 febbraio 1998 s.m.i. per le MPS, in pendenza degli specifici criteri comunitari per l’EoW, che una volta adottati sostituiranno quelli nazionali come previsto dall’art. 6 della Direttiva 2008/98.

Per quanto riguarda invece commercianti ed intermediari, anche sulla base del confronto avuto al riguardo con gli esperti ministeriali (spedizioni transfrontaliere e Albo Gestori), ad oggi il quadro di riferimento risulta essere il seguente.

  1. Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati al recupero di cui all’Elenco verde, il soggetto che organizza la spedizione di rifiuti - che, in base al Regolamento comunitario n. 1013/06 può essere il produttore dei rifiuti, ovvero il raccoglitore, ovvero il commerciante o intermediario o in ogni caso, il detentore degli stessi - deve essere posto sotto la giurisdizione del Paese di spedizione (art. 18, comma 1, lett. a) cit. Reg.), ossia sottoposto alle competenze amministrative e regolamentari del Paese di spedizione, da esercitare conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente (cfr. art. 2, punto 25 Reg.);
  2. qualora il soggetto che organizza la spedizione sia un intermediario (ossia “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti” – cfr. art. 183, comma 1 lett. l) D.Lgs. 152/06 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 205/10), egli dovrà essere iscritto all’Albo italiano dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5 cit. D.Lgs.. In base all’art. 10 comma 2 (Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo) del Regolamento n. 406/1998, per essere iscritti all’Albo occorre (tra l’altro) che i soggetti: “a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Ue o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia”;
  3. con Delibera n. 2 del 15 dicembre 2010 il Comitato nazionale dell’Albo ha recentemente rivisto i requisiti specifici per l’iscrizione alla cat. 8 delle imprese che svolgono intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione. A seguito della pubblicazione sulla G.U. di tale Delibera nonché della Delibera del 19 gennaio 2011 (che ne ha stabilito l’efficacia), il termine di sessanta giorni (fissato dall'articolo 3, comma 1, della Deliberazione del 15 dicembre) per la presentazione della domanda d’iscrizione all’Albo decorre dal 18 febbraio 2011. Sul punto si rinvia alle specifiche circolari associative in materia, ovvero circ. n. 10/2011 del 5 gennaio 2011, circ. n. 35/11 del 26/1/2011 e circ. n. 54 del 21/2/2011.

In base a quanto sopra, pertanto, come peraltro confermato per le vie brevi dal Ministero dell’ambiente, ove il soggetto che organizza la spedizione di rifiuti destinati a recupero sia un intermediario estero senza detenzione egli dovrà richiedere l’iscrizione all’Albo nella cat. 8, nelle modalità previste dalle predette disposizioni, e possedere i requisiti ivi indicati, tra cui la domiciliazione, la residenza oppure una sede o una stabile organizzazione sul territorio italiano. Non è richiesta necessariamente, pertanto, l’individuazione di una sede in Italia, ma questa è solo una delle alternative possibili.

Resta inteso che tutto quanto sopra non riguarda il caso in cui il soggetto organizzatore della spedizione (indicato come tale nell’Allegato VII Reg.) non sia un intermediario estero, ma si identifichi ad es., con l’impianto da cui provengono i rifiuti sito sul territorio italiano che provveda direttamente all’esportazione anche con il supporto amministrativo, per quanto riguarda l’espletamento delle pratiche relative, di una società estera: in tal caso quest’ultima non sarà tenuta ad eleggere sede, domicilio o stabile organizzazione in Italia, giacché non figurerà come responsabile della spedizione, sottoposto in quanto tale alla giurisdizione italiana.

Cordiali saluti.

» 22.02.2011

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