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p69829NA

Informiamo che sulla G.U. n. 71 del 28 marzo 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2011 di “Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele” (Allegato 1).

Al riguardo segnaliamo che la direttiva 2008/112/CE, composta da nove articoli ed entrata in vigore il 12 gennaio 2009, modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006.

In particolare, per quanto di interesse delle imprese associate, le modifiche apportate dal decreto 23 marzo 2011 riguardano essenzialmente l'adeguamento della normativa sui RAEE e sui veicoli fuori uso al regolamento CLP, come meglio specificato di seguito.

Per quanto concerne le modifiche alla normativa sui RAEE il decreto prescrive la sostituzione:

  • di tutti i termini “preparato/i” con il termine “miscela/e”;
  • della definizione di “sostanza pericolosa” con quella prevista dalla direttiva;
  • della lettera o), punto 4.2 dell’Allegato 3 con la seguente “o) componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nell’Allegato VI, parte 3 del Reg. CE n. 1272/2008”.

Per quanto riguarda invece le modifiche alla normativa sui veicoli fuori uso il decreto sostituisce la precedente definizione di “sostanza pericolosa” prevista dall'art. 3, comma 1, lett. v), del D.lgs. n. 209/2003 (“«sostanza pericolosa», le sostanze considerate pericolose in base alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche”) con la seguente definizione:

“v) sostanza pericolosa: le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:

  1. classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
  2. classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
  3. classe di pericolo 4.1;
  4. classe di pericolo 5.1.”

In sostanza il decreto non fa altro che recepire la norma ora vigente in materia, enunciando però in modo espresso quali sono le caratteristiche di pericolo da prendere in considerazione, le cui specifiche sono riportate in dettaglio nell’Allegato 2. Evidenziamo che le caratteristiche di pericolo previste dalla normativa precedentemente vigente e da quella attuale sono comunque corrispondenti. Per maggiore chiarezza riportiamo (Allegato 3) la tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il Regolamento 1272/2008.

Quanto alle possibili ricadute sul settore legate alla nuova classificazione delle sostanze pericolose, è ipotizzabile una difficoltà per gli operatori che dovranno eventualmente distinguere fra beni contenenti sostanze pericolose (soggetti alla nuova normativa) e rifiuti contenenti sostanze pericolose (soggetti ancora al D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. 205/2010, dunque ancora alla Dir. 67/548/CEE ed alla Dir. 99/45/CE).

Cordiali saluti.

» 08.04.2011
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