AssoAmbiente

Circolari

p70252CA/NE

In vista dell’imminente consultazione referendaria del 12 e 13 giugno p.v., richiamiamo l’attenzione delle Aziende associate su uno dei quesiti sottoposti al voto popolare, in virtù dei suoi effetti significativi anche sul settore della gestione dei rifiuti urbani: il c.d. referendum sull’acqua, in caso di raggiungimento del quorum e vittoria del “si”.. 

Attorno a questo tema si è assistito alla diffusione di una campagna mediatica priva dei necessari requisiti di chiarezza, condotta sulla base dello slogan: “Due per l’acqua. In realtà, un solo quesito riguarda direttamente il servizio idrico, ovvero quello contraddistinto dal n. 2 e denominato: Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma

Il quesito n. 1(“Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione”) attiene invece alla disciplina delle modalità di affidamento della gestione di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra i quali è certamente ricompreso il SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

E’ pertanto fondamentale evidenziare come l’abrogazione della norma oggetto del quesito (articolo 23-bis DL 112/08 convertito in legge 133/08, e relativo regolamento di attuazione) determinerebbe gravi ripercussioni anche sul settore della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

L’effetto diretto dell’abrogazione sarebbe lacancellazione della recentissima riforma in tema di servizi pubblici locali, la quale si caratterizza per la finalità di favorire l’affidamento della gestione di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ad operatori selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. Grazie a questa riforma, la gestione in house da parte degli enti localiè stata circoscritta a situazioni eccezionali, ovvero a tutte quelle particolari situazionichenon permettono un efficace e utile ricorso al mercato,con il relativo obbligo per l’ente affidante, in questo caso, di chiedere all’ANTITRUST un parere preventivo

E’ doveroso evidenziare come dal voto abrogativo della normaconseguirebbe l’applicazione immediata nel nostro ordinamento dei principi dettati dalla giurisprudenza comunitaria, che ha ripetutamente riconosciuto la compatibilità dell’affidamento in house con il diritto europeo a tre condizioni: (a) l’amministrazione deve possedere la totalità delle azioni, (b) esercitare un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e (c) il soggetto affidatario deve realizzare la parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti pubblici che lo controllano (CGCEE, sent. Teckal del 18 novembre 1999, C-107/98; negli stessi termini, tra le più recenti, CGUE 10 settembre 2009, C-573/07). In confronto, la normativa nazionale vigente, di cui si propone l’abrogazione, risulta molto più severa e rigorosa, quanto alla possibilità per l’ente locale di evitare il ricorso al mercato.

A conclusione di quanto evidenziato, riportiamo di seguito il testo del quesito n. 1, contraddistinto dalla scheda di colore rosso: 

«Volete Voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010della Corte costituzionale?». 

Ai fini di poter compiutamente intendere il significato del quesito in esame, in aggiunta a quanto sopra, alleghiamo il testo della norma di cui viene proposta l’abrogazione

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.

» 07.06.2011
Documenti allegati

Recenti

13 Gennaio 2026
2026/012/SAEC-NOT/CS
Decreto legislativo 2/2026 – EPR e pannelli fotovoltaici a fine vita
Leggi di +
12 Gennaio 2026
2026/011/SAEC-EUR/FA
Semplificazione Tassonomia – Pubblicato nuovo regolamento
Leggi di +
09 Gennaio 2026
2026/010/SAEC-REN/LE
RENTRi – Pubblicazione news e modifiche introdotte dalla Legge Bilancio 2026
Leggi di +
09 Gennaio 2026
2026/009/SAEC-SPL/PE
Prorogato fino al 30 aprile l’Accordo Quadro ANCI-CONAI
Leggi di +
09 Gennaio 2026
2026/008/SAEC-NOT/NA
Legge di Bilancio 2026
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL