In relazione alle attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, informiamo che il Comitato nazionale dell'Albo, rispondendo a quesiti pervenuti, ha rilevato, con Circolare n. 841 del 6 luglio 2011 (vd. Allegato), che ai sensi dell'art. 183, c. 1, del D.Lgs. 152/06, l'affidamento a terzi delle sole attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non costituisce attività d'intermediazione e che, pertanto, per questa attività non è richiesta l'iscrizione alla categoria 8 dedicata agli intermediari.
Cordiali saluti.