AssoAmbiente

Circolari

p70869LE

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare del 26/9/2011 n. 535 per informare che con la Circolare in oggetto, riportata in allegato alla presente, l’Albo ha fornito ulteriori indicazioni per quei soggetti, commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione degli stessi (cat. 8 dell'Albo), tenuti all'applicazione del DM 20 giugno 2011, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato.

In particolare la Circolare in parola chiarisce che:

  • restano valide ed efficaci le fideiussioni prestate con le modalità e gli importi di cui al DM 8/10/’96 e s.m.i. alla data di entrata in vigore del DM 20/6/11 (che è il 22 settembre scorso) e già accettate dalla Sezione regionale;
  • le imprese che hanno prestato la fideiussione ai sensi della precedente normativa e la stessa non è stata ancora accolta dalla Sezione regionale devono presentareapposita appendice per adeguare il contratto a quanto previsto dal DM 20/6/2011 o una nuova fideiussione ai sensi di tale decreto” solo se l’importo garantito è inferiore a quello previsto per la medesima classe d’iscrizione, dal DM 20/6/11, altrimenti non vi è la necessità di alcun adeguamento.

Nel rinviare ai contenuti della Circolare allegata per ogni approfondimento, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

» 30.09.2011
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