AssoAmbiente

Circolari

p70970NE

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 251/2011 del 24 aprile 2011 sul Regolamento (UE) 333/2011 recante i “criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”, c.d. Regolamento End-of-Waste (EoW) per i metalli, entrato in vigore in data 9 ottobre 2011, per fornire un breve aggiornamento sulla materia e sulle relative problematiche applicative emergenti.

Per quanto riguarda anzitutto il coordinamento tra il suddetto Regolamento EoW e la normativa nazionale relativa alle procedure semplificate per il recupero (Dm 5 febbraio 1998), la quale, come noto, individua altresì le caratteristiche merceologiche delle materie prime secondarie, richiamiamo l’attenzione sulle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia con nota del 7 ottobre u.s., consultabile al link:

http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213463612557&pagename=DG_TERRWrapper).

In sintesi, secondo la nota:

  1. Per poter generare prodotti End of Waste (ex MPS), a partire dal 9 ottobre 2011 tutti gli impianti, operanti sia con autorizzazione ordinaria che in procedura semplificata secondo quanto disposto dal DM 5 febbraio 1998 devono essere adeguati alle prescrizioni previste dal Regolamento 333/2011;
  2. Gli impianti che operano esclusivamente in procedura semplificata e che non si adeguano al Regolamento possono continuare a svolgere il complesso delle operazioni che per il DM 5 febbraio 1998 sono riconducibili alle attività R4, ma da tali operazioni decadono solo rifiuti e non prodotti (ex MPS). Analogamente, i medesimi impianti possono continuare a svolgere l’operazione di messa in riserva R13 che, di per (secondo la Regione Lombardia), non può dare origine a prodotti (ex MPS) ma solamente a rifiuti;
  3. Gli operatori che si adeguano ai disposti del Regolamento, ai sensi dell’art. 6 (applicazione di un sistema di gestione della qualità), comma 7 devono darne comunicazione alle Province territorialmente competenti, trasmettendo copia della documentazione inerente l'accertamento di idoneità del sistema di qualità da parte dell'organismo/verificatore incaricato, comunque rientrante tra quelli previsti dall’art. 6, comma 5 del Regolamento.

Informiamo altresì che il 17 ottobre scorso si è tenuto un incontro delle Associazioni di Confindustria per discutere di alcuni aspetti operativi relativi all’applicazione del Regolamento, nonché per fare il punto sulla disciplina generale sull’EoW.

Relativamente all’obbligo di implementazione di un sistema di gestione della qualità, che l’art. 6 del Regolamento pone a carico dei produttori di EoW (ex MPS), nel citato incontro è emerso quanto segue:

  • Le attività di certificazione possono essere svolte da tutti i soggetti accreditati presso ACCREDIA negli ambiti Qualità e Ambiente;
  • La certificazione prevista dal Regolamento (che ha validità di tre anni) non corrisponde necessariamente ad una certificazione ISO 9001 (Sistema per la certificazione della qualità), ad una ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale), ma essa deve essere condotta sulla base dei criteri e delle prescrizioni specifiche di cui al Regolamento stesso; tuttavia, le aziende che già accedono ad un sistema di qualità tra quelli di cui sopra dovrebbero essere in grado di integrarlo agevolmente, ai fini della conformità al Regolamento;
  • A tal fine, IGQ, in collaborazione con Federacciai, ha predisposto una “linea guida” sugli aspetti generali, tecnici e contrattuali del Regolamento; informiamo inoltre che in associazione è disponibile una lista, fornita da IGQ, dei consulenti che collaborano con lo stesso ente al fine della certificazione ai sensi del Reg. 333/11;
  • L’accertamento di conformità termina con il rilascio di un attestato da parte dell’ente di certificazione e non prevede ulteriori attività successive di collaborazione da parte dell’azienda, come accade invece nel caso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001;
  • Secondo Federacciai, ad oggi le aziende del settore interessate dal Regolamento e che hanno implementato il sistema di gestione della qualità sono circa l’80%.

Nel riservarci di tenervi informati sugli ulteriori sviluppi della materia porgiamo cordiali saluti.

» 21.10.2011

Recenti

22 Dicembre 2025
2025/470/SAEC-EUR/CS
Nuovi metodi di prova REACH
Leggi di +
22 Dicembre 2025
2025/469/SAEC-EUR/FA
Semplificazione Tassonomia UE – Pubblicata bozza di FAQ per avvio periodo di transizione
Leggi di +
22 Dicembre 2025
2025/468/SAEC-COM/PE
“Impianti Aperti on the road” di Assoambiente – aperte candidature 2026
Leggi di +
19 Dicembre 2025
2025/467/SAEC-GIU/CC
INAIL – Avviso pubblico per finanziamento di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Leggi di +
17 Dicembre 2025
2025/466/SAEC-EUR/FA
Materie Prime Critiche – Pubblicato il Piano d’Azione RESourceEU
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL