Si informa che sulla G.U. n. 253 del 29 ottobre u.s. è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Finanze 23 settembre 2011, n. 27, recante modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (come successivamente modificato) in materia di “pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”.
A riguardo, ricordiamo che l’articolo 48-bis prevede che le pubbliche amministrazioni prima di effettuare il pagamento di somme superiori a diecimila euro, devono verificare se il beneficiario del pagamento stesso risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non procedono al pagamento al fine di agevolare il competente agente della riscossione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la Circolare in oggetto, ha inteso quindi formulare una serie di chiarimenti relativi ad alcune ipotesi diffuse nella pratica. Di fatto, si tratta di un intervento attraverso il quale viene realizzata una estensione del blocco dei pagamenti pubblici (in presenza di debiti iscritti a ruolo) anche nei casi in cui tale obbligo derivi – pur in assenza di un contratto scritto – da un risarcimento per fatto illecito o per effetto di pagamenti indebiti o fattispecie di responsabilità precontrattuale imputati alla Pubblica Amministrazione. Nello specifico, qualora quest’ultima sia soggetta – in ottemperanza ad una sentenza o ad un provvedimento esecutivo – al versamento di somme ad un’impresa, gli uffici prima di procedere all’adempimento devono effettuare un controllo preventivo con Equitalia al fine di verificare se il creditore ha in sospeso con l’Erario il pagamento di cartelle esattoriali (ancorché queste ultime non siano ancora definitive).
Ad ogni buon conto, nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento in materia, si rinvia alla circolare in parola (v. allegato) per ogni ulteriore approfondimento.
Cordiali saluti.