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Circolari

048/2012/CA

Si informa che sulla G. U. n. 52 del 2012, è stato pubblicato il testo del Decreto Legge 2 marzo 2012, n 16, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Nello specifico, riportiamo, sinteticamente, alcune importanti novità di possibile interesse

- Tributo Unico sui Rifiuti e Servizi (RES) - Articolo 6, comma 2. 

In merito al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (introdotto con l’art. 14 della Legge 214/2011, ai sensi del quale a partire dal 2013 le tre tipologie di prelievo attualmente esistenti saranno sostituite con la RES) è stato previsto che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale e nelle more della loro presentazione, il tributo sarà corrisposto in base ad una superficie convenzionale che dovrà essere fissata dall’Agenzia del territorio sulla base di elementi di consistenza che risulteranno in suo possesso. In questi casi, nelle more dell’aggiornamento catastale da parte degli intestatari dei suddetti immobili, il tributo si applicherà sull’80% della superficie determinata convenzionalmente dall’Agenzia del Territorio. 

- Addizionale provinciale sull’energia elettrica - Articolo 4, commi 10 e 11.

La soppressione dell’addizione dell’accisa sull’energia elettrica (uso abitativo) in favore dei Comuni e delle Province – già disposta, a decorrere dal 1 gennaio 2012, nell’ambito dei territori facenti parte degli enti a Statuto Ordinario – è stata estesa anche per i territori degli enti a Statuto Speciale.

Il D.M. del Ministero delle Finanze del 30 dicembre 2011 - che aveva disposto l’incremento dell’accisa erariale sull’energia elettrica a seguito della soppressione dell’addizionale provinciale - aveva causato una grave stortura prevedendo l’applicazione di tali disposizioni alle sole Regioni a Statuto Ordinario. Tali distorsioni fiscali penalizzavano eccessivamente le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome nelle quali, non applicandosi il citato D.M. del Ministero delle Finanze, al forte incremento delle accise erariali si sommava il mantenimento dell’addizionale provinciale. 

- Rateizzazione dei debiti tributario - Articolo 1.

Il decreto ha previsto, in primo luogo, la possibilità, per il contribuente che decade dalla possibilità di rateizzare il proprio debito tributario, di poter comunque accedere, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all’istituto della rateizzazione cosiddetto “per momentanea difficoltà economica”. Una maggiore flessibilità è prevista poi in favore dei creditori dello Stato i quali potranno chiedere rate crescenti ma non costanti, possibilità che verrà meno in caso di pagamento di due rate consecutive. 

 Pressione fiscale - Articolo 8.

E’ saltata la possibilità di costituire il cd. “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale” in cui dovevano convogliare tutte le maggiori entrate prodotte dal decreto negli anni 2012-2013 in materia di contrasto all’evasione fiscale e potenziamento della riscossione, per poi poterle utilizzarle per il sostegno del reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse. Il meccanismo non tramonta del tutto perché l'istituzione del Fondo, e il suo utilizzo per «la riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese» è scritto nero su bianco nella manovra-bis di Ferragosto (articolo 2, comma 36 del Dl 138/2011). A essere cancellata dal testo del decreto fiscale è il suo rilancio, con la definizione più puntuale degli strumenti e della platea dei possibili soggetti beneficiari. 

 Fisco locale - Articolo 4.

E’ stata disposta l’anticipazione dal 31 dicembre al 20 dicembre di ogni anno del termine entro il quale le delibere di variazione dell’aliquota dell’addizionale Irpef devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia. 

Nel far riserva di ulteriori aggiornamenti in materia anche in relazione agli sviluppi dei lavori di conversione in legge del decreto rinviamo al provvedimento in allegato (v. Allegato) per ogni ulteriore approfondimento in materia. 

Cordiali saluti.

» 09.03.2012
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