AssoAmbiente

Circolari

184/2012/NE

Informiamo che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 dicembre 2012, serie L 337/31, è stato pubblicato il Regolamento 1179/2012 della Commissione recantei criteri che determinano quando i rottami di vetrocessano di essere considerati rifiuti aisensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e delConsiglio”.Il Regolamento si applicherà a decorrere dall’11 giugno 2013

Di seguito si riporta una sintesi del contenuto del Regolamento:

  • Art. 1: definisce l’oggetto del Regolamento;
  • Art. 2: contiene le definizioni utili ai fini del Regolamento, rinviando a quelle della Direttiva 2008/98/CE, con l’aggiunta di ulteriori definizioni tra cui Rottame di vetro”, “Detentore”, Produttore e “Importatore”;
  • Art. 3: definisce i criteri che i rottami di vetro devono possedere per conseguire,all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, lo status di EoW, in particolare:
    • Criteri che i rottami di vetro ottenuti dalle operazioni di recupero devono possedere per essere considerati EoW (cfr. Punto 1 dell’Allegato I):
      • irottami di vetro devono soddisfare le specifiche stabilite dal cliente, le specifichesettoriali o una norma per uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetromediante rifusione in impianti di produzione del vetro;
      • le quantità massime delle componenti non vetrose sono le seguenti:metalli ferrosi ? 50 ppmmetalli non ferrosi ? 60 ppm; sostanze inorganiche non metalliche e non vetrose? 100 ppm per rottami di vetro di dimensione > 1 mme ? 1 500 ppm per rottami di vetro di dimensione ? 1 mm;sostanze organiche ? 2 000 ppm;
      • non devono presentare caratteristiche di pericolosità.
      • Criteri relativi alle tipologie di rifiuti di vetro che possono essere utilizzate come materiale di input per le operazioni di recupero (cfr. Punto 2, Allegato I):
      • solo i rifiuti recuperabili dalla raccolta del vetro per imballaggio, del vetro piano o delvasellame privo di piombo possono essere utilizzati in questo tipo di operazione;
      • irifiuti che contengono vetro provenienteda rifiuti solidi urbani indifferenziati o darifiuti di strutture sanitarie non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione, così come i rifiuti pericolosi.
    • Criteri di trattamento dei materiali in ingresso al processo (cfr. Punto 3, Allegato I):
      • irifiuti contenenti vetro devono essereraccolti, separati, trasformati e, da quel momento inpoi, tenuti permanentemente divisida altri rifiuti;
      • tutti i trattamenti quali: frantumazione, cernita, separazione o pulizia, necessari perpreparare il rottame di vetro per uso diretto (attraverso rifusione) nella produzione disostanze di vetro od oggetti, devono essere staticompletati.
    • Il produttore deve rispettare i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 (v. oltre).
    • Irottami di vetrorecuperatidevono essere esclusivamentedestinati alla produzione di sostanzeod oggetti di vetro mediante processi di rifusione.
  • Art. 4: stabilisce che il produttore o l’importatore rediga per ogni partita di rottami di vetro una “Dichiarazione di Conformità” secondo il modello contenuto nell’Allegato II. Tale dichiarazione, che può essere anche in formato elettronico, deve essere trasmessa dal produttore/importatore dell’EoW (che la deve conservare in copia per un anno) al successivo detentore al momento della consegna della partita di rottami di vetro.
  • Art. 5: descrive il “Sistema di Gestione della Qualità” che deve essere adottato dal produttore dell’EoW (e dai fornitori di quest’ultimo) al fine di dimostrare il rispetto e la rispondenza agli obblighi minimi di monitoraggio previsti dall’Allegato I per le varie attività relative al processo di trattamento.
  • Art. 6: stabilisce che il Regolamento entrerà in vigore dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che esso si applicherà a decorrere dall’11 giugno 2013

Da una prima analisi del testo del Regolamento, per quanto riguarda il vetro proveniente dalla demolizione degli autoveicoli, esso, in quanto vetro piano e non pericoloso, sembra rientrare tra i possibili rifiuti in vetro utilizzabili come materiale di input per il processo finalizzato a produrre rottame di vetro EoW. Resta inteso che, come detto, i rottami di vetro che risultano dal processo di trattamento, per essere qualificati come EoW (contribuendo cosi agli obiettivi previsti dalla direttiva ELV) devono rispettare i requisiti di cui all’Allegato I, punto 1 del Regolamento

L'associazione sta approfondendo la correttezza di tale lettura con i competenti uffici tecnici e si riserva di fornire ulteriori precisazioni sulla materia

Si segnala Infine che il Regolamento presenta alcune criticità, tra le quali quella relativa al fatto chelo status di End of Waste può essere raggiunto solo da quei rottamidi vetro destinati al re-melting (rifusione)escludendo, in questo modo, gli altri possibili utilizzi del vetro recuperato

Atale proposito, l’Associazione ha presentare all’ISPRA la propria posizione in uno specifico incontro e ha predisposto a tal fine una nota, che descrive gli utilizzi alternativi alla rifusione dei rottami di vetro, disponibile per quanti interessati presso gli uffici dell’Associazione (unire@associazione-unire.org). 

Nel rimandare al testo del Regolamento, che trasmettiamo in allegato, per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.

» 14.12.2012
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