AssoAmbiente

Circolari

185/2012/LE

Come noto ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.M. 406/98 “le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale….”. 

Considerata la centralità, sotto il profilo delle attribuzioni e della responsabilità del responsabile tecnico (RT), la cui figura costituisce la condizione senza la quale un’impresa non può inoltrare richiesta di iscrizione all’Albo, FISE Assoambiente ha ritenuto opportuno richiedere all’Albo stesso di definire una specifica disciplina per tenere conto della particolare situazione in cui si verifica la risoluzione immediata del rapporto professionale o di lavoro dipendente del responsabile tecnico di un impresa iscritta all’Albo. Tale specifica risultava necessaria al fine di consentire all’impresa di disporre di un congruo periodo di tempo per provvedere in merito, senza per questo perdere i requisiti necessari per proseguire l’attività che, in alcuni casi, può essere di pubblica utilità e pertanto non interrompibile

Il Comitato dell’Albo, con la circolare riportata in allegato alla presente, ha risposto stabilendo gli adempimenti cui l’impresa è tenuta nell’arco del periodo transitorio entro il quale procede ad individuare un nuovo responsabile tecnico, pur potendo continuare a proseguire la propria attività

Sinteticamente la circolare stabilisce che:

  1. l'impresa comunica la cessazione del rapporto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
  2. in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l'attività oggetto dell'iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla precedente lettera a). 

Decorso tale periodo senza che l'impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede alla cancellazione dall'Albo dell'impresa stessa

A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell'iscrizione o dell'eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel rinviare alla circolare allegata per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

» 14.12.2012
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