Siamo ad informare che, nell’ambito della conversione in legge del Decreto Legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale il Parlamento ha introdotto all’art. 1 una norma che modifica il regime relativo all’Eco-contributo RAEE (o “visible fee”) fino ad oggi previsto per il finanziamento dei RAEE domestici c.d. “storici”.
Infatti, come si ricorderà, il Dlgs. 25 luglio 2005, n. 15, all’art. 10(“Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici”), comma 2, permettevaai produttori di AEEfino al 13 febbraio 2011 per tutte le categorie, esclusa la categoria 1 dell’Allegato IA (Grandi elettrodomestici), per la quale era previsto il termine del13 febbraio 2013, l’indicazione esplicita all’acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, dei costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici.
La modifica approvata dietro specifico emendamento presentato dal Presidente della XIII Commissione Territorio del Senato On. Antonio D’Alì, relatore del provvedimento, ha cancellato del tutto i suddetti termini, consentendo quindi la prosecuzione “illimitata”, da parte delle imprese produttrici, della possibilità di esporre in fattura l’eco contributo ambientale RAEE (l’altra alternativa prevista dalla legge per il finanziamento dei suddetti RAEE è, come si ricorderà, quella di internalizzare i costi per la loro gestione nel prezzo di acquisto).
Si riporta in allegato il testo del citato art. 10, comma 2, risultante dalla modifica introdotta dal decreto-legge in esame come convertito, del quale si attende nei prossimi giorni la pubblicazione in Gazzetta.
Cordiali saluti.