AssoAmbiente

Circolari

050/2013/NA

La Corte di Cassazione III Sez. Penale, con la sentenza n. 11837, depositata il 13 marzo 2013, ha confermato il sequestro preventivo di un carico di rifiuti (quattro container di rame e rottami) destinato ad un impianto di recupero ubicato in Cina, avvenuto nell’ambito di un’indagine per traffico illecito di rifiuti, per illegittimità della procedura di spedizione transfrontaliera dei rifiuti, configurando pertanto il reato di cui all’art. 259 Dlgs. 152/06. 

Il caso riguarda una società italiana che, dopo aver sottoscritto un accordo con due società cinesi (una delle quali in veste di intermediario), entrambe in possesso delle licenze necessarie per svolgere la propria attività (tra cui quella AQSIQ), aveva venduto i rifiuti alla società cinese “commerciante”. Alla società italiana da parte dell’agenzia doganale era stata contestata la mancanza della licenza AQSIQ (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine), prevista dalla Legge cinese per poter vendere direttamente materiali di recupero sul mercato straniero, ritenendo che i contratti di compravendita dei rifiuti per fini commerciali, una volta che il soggetto interposto fosse divenuto proprietario del materiale, interrompessero la tracciabilità del rifiuto richiesta dal Regolamento comunitario e quindi non potessero essere fatti valere ai fini della legittimità della spedizione

Secondo la Cassazione, che ha respinto il ricorso della società italiana, “La regola della tracciabilità si desume chiaramente dal testo dell’art. 18 del Regolamento 1013/2006 (CE)”. La Suprema Corte ha ritenuto “corretta la conclusione del Tribunale secondo la quale quel che rileva è la gestione complessiva del rifiuto dalla sua origine sino all’arrivo al reale destinatario: ed in questo senso è agevole comprendere la ragione per la quale escluso che possa essere il soggetto intermediario il soggetto responsabile per tutte le attività di controllo (essendo divenuto esso il proprietario per via del contratto di compravendita), non potrà che essere il soggetto originatore dei rifiuti colui che deve essere munito della apposita licenza ASQIQ, in quanto il responsabile della intera operazione della spedizione che si completa soltanto con l’effettivo recupero del rifiuto

Nel rinviare, per approfondimenti, al testo della sentenza allegata, si inviano cordiali saluti.

» 20.03.2013
Documenti allegati

Recenti

09 Giugno 2023
2023/148/SAEC-EUR/CS
Risoluzione del Parlamento UE sulla Strategia per i prodotti tessili sostenibili
Leggi di +
09 Giugno 2023
2023/147/SAEC-EUR/FA
Due diligence imprese per la sostenibilità – Parlamento europeo approva la proposta di direttiva
Leggi di +
09 Giugno 2023
2023/146/SAEC-EUR/CS
Attuazione politiche ambientali UE - Early warning report della Commissione europea
Leggi di +
07 Giugno 2023
2023/145/SAEC-NOT/LE
Pubblicato il decreto legislativo di modifica del D.lgs. n. 152/2006 – Correttivo ambientale
Leggi di +
06 Giugno 2023
2023/144/SAEC-EUR
Restrizione PFAS – Consultazione ECHA e richiesta contributi
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL