Siamo ad informare che il Ministero della Salute, con nota del 3 giugno 2013 prot. 0012632, ha fornito un’interpretazione in merito all’applicazione del Regolamento 1179/2012, che entrerà in vigore a partire da oggi.
Nella citata nota viene chiarito che l’esclusione prevista dal Regolamento, Allegato I, punto 2.2 “I rifiuti che contengono vetro proveniente da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie, non possono essere utilizzati in questo tipo di operazioni”, non deve intendersi riferita ai rifiuti costituiti da vetro proveniente da strutture sanitarie assoggettato a raccolta differenziata ma esclusivamente al vetro che viene smaltito come rifiuto pericoloso a rischio infettivo (identificato con il codice CER 18 01 03*).
Ciò deriva dal fatto che il DPR 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della Legge 31 luglio 2002 n.79” ha assimilato, per qualità, il vetro proveniente da strutture sanitarie oggetto di raccolta differenziata ai rifiuti urbani (secondo le caratteristiche all’art. 5 del decreto stesso).
Pertanto il vetro proveniente dalle strutture sanitarie, raccolto in modo differenziato, con le caratteristiche definite dall’art. 5 del DPR 254/2003 e con quelle di cui al punto 1 dell’allegato I del Regolamento 1179/2012 “qualità dei rottami di vetro provenienti dalle operazioni di recupero” deve essere assoggettato alle operazioni di recupero, al pari dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
Secondo tale interpretazione e' da ritenere quindi che la tipologia di vetro in esame può costituire un flusso in ingresso per l'EoW alle altre condizioni indicate dal Regolamento 1179/2012.
Nel rinviare per ulteriori approfondimenti alla nota del Ministero della Sanità, che trasmettiamo in allegato, porgiamo cordiali saluti.