Siamo ad informare che nella Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2013, serie generale n° 262, è stato pubblicato il Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contenente l’allegato che sostituisce totalmente l'allegato 5 del D.Lgs. del 25 luglio 2005, n. 151 recante: “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
Tale allegato è costituito dalle applicazioni esentate dai requisiti di cui all’art. 5 “Divieto di utilizzo di determinate sostanze” del D.Lgs. 151/2005. L’articolo infatti prevede che “fatto salvo quanto contenuto nell’allegato 5, a decorrere dal 1° luglio 2006, è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie di cui all’allegato 1°, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).”
Pertanto il nuovo allegato 5 ridefinisce le applicazioni esentate da quanto previsto nell’art. 5 ed è, pertanto, di particolare interesse per i produttori di AEE .
Nel rimandare al contenuto del nuovo allegato 5, che trasmettiamo in allegato, per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.