Con la Circolare in oggetto il Comitato dell’Albo ha provveduto a disciplinare i casi di variazione dell'iscrizione all'Albo del parco dei veicoli a motore sottoposti alla disciplina sul SISTRI, diversi da quelli previsti con circolare 28/02/2011, prot. n. 350.
Tali casi riguardano la cessione della disponibilità degli autoveicoli (compravendita, usufrutto, locazione senza conducente, comodato senza conducente) tra imprese iscritte all'Albo nell'ambito della quale le parti concordano nel mantenere la tecnologia Sistri (black box) già installata.
Il Comitato Nazionale dell'Albo, in accordo con il Concessionario SISTRI, ha stabilito dettagliatamente le procedure di variazione tra impresa “cedente” e impresa “acquirente”, indicando anche quali sono, per le varie fattispecie, le competenze della Sezione regionale e del concessionario Sistri.
La Circolare dell’Albo in oggetto specifica altresì che “le suddette procedure si applicano anche ai casi di variazioni societarie (conferimento da ditta individuale a società, fusione per incorporazione, cessione di azienda o di ramo di azienda, ecc) che comportino il cambio di titolarità degli autoveicoli e dei relativi dispositivi USB, con la differenza che le domande e le comunicazioni sono a carico dell'impresa acquirente e, di conseguenza, riguardano gli autoveicoli in capo alla stessa autorizzati e che è fatto obbligo a detta impresa di restituire alla Sezione regionale competente i dispositivi USB intestati all'impresa cedente.
Per quanto concerne il periodo transitorio esso disciplina le procedure che devono essere espletate da impresa cedente e acquirente in ordine alle variazioni già deliberate dalle Sezioni regionali dell'Albo alla data della presente circolare e per le quali si deve provvedere al recupero dell'allineamento con le iscrizioni al SISTRI.
Cordiali saluti.