Siamo ad informare che, in data 24 luglio u.s., l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) ha trasmesso all’Associazione la risposta in merito alla segnalazione inviata al MATTM in data 20 marzo 2014 e avente ad oggetto “Revoca Circolare ministeriale n. 1/2014 del 13 febbraio 2014 – prot. 3374/GAB - Regime tariffario per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”, sottopostagli, in modo congiunto, dalle Associazioni Unionmaceri e Federmacero. In tale Segnalazione veniva sollevato il problema relativo all’assimilazione, da parte dei Comuni, dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani, evidenziando i potenziali effetti negativi sull’effettivo rispetto delle norme poste a salvaguardia della libera concorrenza e del mercato.
In tale Segnalazione, integrata con ulteriore documentazione in data 13 maggio 2014, le due Associazioni come è noto evidenziavano all’Autorità le criticità legate alla mancanza del Decreto sui criteri di assimilazione e alla pubblicazione della Legge 2 maggio 2014, n. 68 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.
Il testo del Decreto-Legge, come convertito dal Parlamento, aveva rimosso l’esenzione dalla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, preferendo la sola possibilità per il Comune di prevedere semplici sconti proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo (“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”).
Dalla risposta dell’AGCM, che trasmettiamo in allegato insieme alle richiamate note associative, emerge chiaramente come l’Autorità condivida la posizione associativa tanto da essere già intervenuta sull’argomento nell’ambito della segnalazione “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2014”, di cui si allega uno stralcio.
In tale ultimo documento, inviato dall’AGCM lo scorso 4 luglio a Governo e Parlamento, viene rilevato l’effetto distorsivo della concorrenza della disciplina adottata con la Legge del 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 di cui sopra. In considerazione di ciò l’Autorità:
Si segnala che la comunicazione dell’Antitrust interviene anche su altri settori relativi alla gestione dei rifiuti con l’intento di migliorarne la concorrenzialità nonché l’efficienza e l’efficacia:
Nel rimandare ai documenti allegati per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.