AssoAmbiente

Circolari

139/2014/PE

Informiamo che il Consiglio di Stato, con la Sentenza 23 ottobre 2014, n. 5242, si è espresso in merito alla complessa vicenda processuale relativa alla natura (urbana o speciale) dei rifiuti sottoposti a mera tritovagliatura, nata a seguito del veto, posto dal Tar Lazio con la sentenza 4915/2011, al trasferimento fuori Regione dei rifiuti stipati negli impianti della Campania (poi sospeso dal CdS in via cautelare con la sentenza 3073/2011).

Il Consiglio di Stato, confermando il giudizio di verificazione espresso dal MATTM in merito alla classificazione dei rifiuti derivanti dalla triturazione e vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato, ha concluso che benché il prodotto derivante dall’attività di triturazione, vagliatura primaria e vagliatura secondaria possa essere considerato come un nuovo prodotto […], lo stesso non ha in concreto perduto le caratteristiche di rifiuto urbano e come tale è sottoposto al principio dell’autosufficienza regionale per il relativo smaltimento”.

La sentenza riporta che, sebbene a questi rifiuti debba essere attribuito codice CER 19 di rifiuto speciale, la mera tritovagliatura non soddisfa la definizione di “trattamento” richiesta dalla disciplina per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica. “Tale vincolo” comunque conclude la sentenza“non opera qualora siano conferiti ad impianti di recupero o avviati a operazioni finalizzate al recupero”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo integrale della Sentenza riportato in allegato alla presente.

Cordiali saluti.

» 03.11.2014
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