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Circolari

145/2014/NE

La Commissione europea ha messo a punto una bozza di Regolamento (vd. allegato 1) in cui sono contenuti i criteri necessari per garantire condizioni equivalenti di trattamento per i RAEE spediti al di fuori dell’Unione europea. Infatti, il comma 2 dell’art. 10 Spedizione di RAEEdella Direttiva 2012/19/UE stabilisce che i RAEE esportati fuori dall’Unione possono essere presi in considerazione per il calcolo degli obiettivi di cui all’art. 11 solamente se si può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni almeno equivalenti ai requisiti contenuti nella Direttiva. Nella nota associativa in allegato 2 riportiamo i contenuti principali della bozza di Regolamento.

Su tale bozza, nel corso della scorsa settimana si è tenuta, alla presenza della Commissione, una consultazione dei vari soggetti interessati (produttori, riciclatori/trattatori e organi di accreditamento e standardizzazione). La Commissione ha chiarito che il campo di applicazione dell'atto delegato interessa solamente i RAEE così come definiti nella Direttiva (RAEE nel loro complesso, compresi i loro elementi costitutivi) ma non si applica ai componenti singoli spediti separatamente, come nel caso dei circuiti.

In base a quanto emerso dalla consultazione le principali criticità risultano essere:

  • Articolo 1, comma 1, lettera a)che prevede una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente o dall’impianto di destino del paese terzo che attesti il possesso dell’autorizzazione al trattamento dei RAEE. Così come formulato, tale adempimento si potrebbe tradurre in una semplice autocertificazione da parte dell’impianto;
  • Articolo 1, comma 1, lettera b), punto i),dove viene previsto che l’impianto di destino, attraverso una certificazione rilasciata da un  ente terzo, debba dimostrare di trattare i RAEE secondo quanto previsto dalla Direttiva 2012/19/UE (articolo 8 e allegati VII e VIII). Con tale formulazione non si garantisce però la qualificazione e l’indipendenza degli organismi di verifica deputati al rilascio della certificazione. Inoltre si ritiene che la rispondenza ai requisiti previsti dalla direttiva non sia sufficiente a garantire un adeguato trattamento in quanto estremamente ampi e quindi sarebbe bene riferirsi sempre ad uno standard esistente.

Inoltre, nel corso della consultazione diversi soggetti interessati hanno cercato di supportare l’inserimento di una certificazione obbligatoria per gli impianti di trattamento RAEE. La Commissione, tuttavia, ritiene che tale via non sia praticabile in quanto contrasterebbe con le regole previste dalla WTO e non potrebbe essere imposta in Paesi terzi. In ogni caso la Commissione si è riservata del tempo per riflettere su tale possibilità, fermo restando che non ha intenzione di impedire l’esportazione dei RAEE a soggetti esteri che sono in grado di fornire una prova valida che attesti il trattamento adeguato, ancorchè diversa dalla certificazione.

Si evidenzia infine che la Commissione, nella redazione della bozza di regolamento, ha applicato il principio di proporzionalità nell’identificazione e valutazione delle possibili opzioni. Tale principio esige che ogni intervento sia mirato e che non vada al di là di quanto ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

I prossimi passi previsti nell’iter di approvazione della bozza di Regolamento sono:

  • il 14 novembre 2014è il termine per i vari soggetti interessati per presentare eventuali commenti e osservazioni;
  • la fine del corrente mese per la pubblicazione, da parte della Commissione, di una nuova versione consolidata della bozza di regolamento;
  • la trasmissione del documento al Parlamento europeo e al Consiglio dopo la consultazione dei rappresentanti dei vari Stati membri;
  • l’adozione del Regolamento è prevista per l’inizio dell’estate 2015.

Siete pertanto invitati a prendere visione dei documenti allegati (bozza di regolamento e relativa Nota) e fornire eventuali commenti e osservazioni entro mercoledì 12 novembre. Questo con l’intento di fornire alla FEAD (Federazione europea degli operatori del riciclaggio alla quale FISE UNIRE aderisce) il punto di vista degli operatori italiani e di coinvolgere anche il MATTM sugli impatti di tale Regolamento.

Nel riservarci di tenerVi informati sugli ulteriori sviluppi porgiamo cordiali saluti.

» 10.11.2014
Documenti allegati

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