AssoAmbiente

Circolari

157/2014/NE

Comunichiamo che, in data 9 ottobre 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in risposta ad un quesito presentato da un'azienda di Bergamo (v. allegato) ha chiarito che i Comuni non possono applicare la TARI ai magazzini e alle aree che sono "funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva", e più in generale, nei loro regolamenti, possono solo ampliare i criteri di esclusione di spazi aziendali dalla tassazione, mentre non possono proporre criteri che finiscono per ridurre le aree escluse per legge dal tributo.

Secondo il principio generale, vi è divieto di applicare la Tari alle aree che producono rifiuti speciali, escludendo dalla tassazione, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013, le superfici in cui questi si formano “in via continuativa e prevalente” (alla gestione di tali rifiuti, come noto, sono tenuti i produttori degli stessi).

L’applicazione di tale principio è stata tuttavia in molte situazioni compromessa dalla possibilità che i Comuni hanno di "assimilare" alcuni rifiuti speciali a quelli urbani, portandoli quindi nel raggio di applicazione del tributo.

L'azienda in questione si era vista chiedere la Tari sull'intera area dell'impianto, con l'unica eccezione di quella destinata ai macchinari. Il Dipartimento, oltre a non confermare tale interpretazione, ha chiarito che in base al suddetto principio sono escluse dal tributo tutte le aree "asservite" al ciclo produttivo, nelle quali si generano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, come, nello specifico, i "magazzini intermedi di produzione", quelli utilizzati per "lo stoccaggio di prodotti finiti", nonchè le aree scoperte che hanno le stesse caratteristiche; questo a prescindere dall’intervento regolamentare del Comune ma, ovviamente, a condizione che il produttore provveda in proprio alla gestione di tali rifiuti.

Fermo restando tale esclusione, il Comune può solo, tramite il proprio regolamento, "individuare ulteriori aree escluse dall'assimilazione, e quindi dalla tassazione". Secondo il Ministero, a tal fine il Comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie interessate, per consentire una migliore applicazione della legge ed evitare un "inutile e defatigante contenzioso".

Le Finanze ribadiscono l'intassabilità ai fini Tarsu delle superfici dei magazzini anche se non esiste "un collegamento funzionale con le aree di produzione industriale", nei casi in cui sia comprovata la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.

Infine, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Ministero richiama un fondamentale principio non ovunque attuato, ossia che “la potestà di assimilazione non può essere esercitata senza tenere conto della quantità dei rifiuti che il Comune può effettivamente gestire con efficienza, efficacia ed economicità, assicurando al contempo sia la realizzazione della finalità di evitare disequilibri ambientali sia di rendere più equa l’applicazione del tributo.”

Nel rinviare, per maggiori approfondimenti, al testo della nota allegata, inviamo cordiali saluti.

» 21.11.2014
Documenti allegati

Recenti

10 Marzo 2025
2025/097/SAEC-GIU/LE
Sentenza Consiglio di Stato n. 215/2025 su mancata partecipazione Comune a conferenza servizi AIA
Leggi di +
10 Marzo 2025
2025/096/SAEC-GIU/CS
Risposta MASE interpello su impianti TMB
Leggi di +
10 Marzo 2025
2025/095/SAEC-EUR/FA
Pacchetto Omnibus – Commissione apre consultazione pubblica su semplificazione Atti delegati su Tassonomia
Leggi di +
07 Marzo 2025
2025/094/SAEC-COM/PE
Informativa ASSONIME
Leggi di +
07 Marzo 2025
2025/093/SAEC-GIU/LE
Sentenza CdS n. 10044/2024 su Verifica assoggettabilità a VIA per incremento rifiuti pericolosi
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL