AssoAmbiente

Circolari

168/2014/CS

Siamo ad informare che la Commissione europea ha pubblicato uno schema di Regolamento (v. allegato) che reca i criteri necessari per garantire condizioni equivalenti di trattamento per i RAEE spediti al di fuori dell’Unione europea. Questo deriva da quanto contenuto al comma 2, Art. 10 Spedizione di RAEE”, della Direttiva 2012/19/UE che stabilisce che i RAEE esportati fuori dall’Unione possono essere presi in considerazione per il calcolo degli obiettivi di cui all’art. 11 solamente se si può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni almeno equivalenti ai requisiti contenuti nella Direttiva. Al fine di approfondire i contenuti dello schema di regolamento alleghiamo una nota associativa su tale argomento.

Lo schema ha l’obiettivo di garantire un elevato standard di trattamento dei RAEE, sia in Europa che negli altri Paesi, tutelando al contempo la sicurezza ambientale e la salvaguardia della salute umana. Inoltre mira a ridurre e ostacolare l’esportazione illegale di RAEE.

Tuttavia, l’attuale formulazione del regolamento rischia di compromettere il conseguimento degli obiettivi dichiarati a causa della presenza delle seguenti criticità:

  • Articolo 1, comma 1, lettera a):esso prevede una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente o dall’impianto di destino del paese terzo che attesti il possesso dell’autorizzazione al trattamento dei RAEE. Così come formulato, tale adempimento si configurerebbe come una semplice autocertificazione da parte dell’impianto;
  • Articolo 1, comma 1, lettera b), punto i), dove viene previsto che l’impianto di destino, attraverso una certificazione rilasciata da un ente terzo, debba dimostrare di trattare i RAEE secondo quanto previsto dalla Direttiva 2012/19/UE (articolo 8 e allegati VII e VIII). Con tale formulazione non si garantisce però la qualificazione e l’indipendenza degli organismi di verifica deputati al rilascio della certificazione. Inoltre si ritiene che la rispondenza ai requisiti previsti dalla direttiva non sia sufficiente a garantire un adeguato trattamento in quanto estremamente ampi e quindi sarebbe meglio riferirsi ad uno standard esistente.

Visto quanto sopra e al fine di garantire il conseguimento delle finalità previste dal Regolamento, ASSORAEE si è tempestivamente attivata su più fronti:

  • A livello europeo, coinvolgendo FEAD ed EERA nella definizione di una posizione comune dei vari operatori del settore da utilizzare nei confronti della Commissione europea;
  • A livello nazionale, con la collaborazione delle varie Associazioni interessate dal provvedimento (in particolare quelle dei produttori di AEE). In data 4 dicembre, Confindustria, su sollecitazione delle stesse organizzazioni, ha trasmesso una comunicazione all’Avv. Pernice e alla d.ssa Passerini, del Ministero dell’Ambiente, evidenziando le criticità della bozza di Regolamento e chiedendo un incontro per illustrare la posizione delle aziende del settore.

Rispetto l’iter di approvazione del Regolamento facciamo infine presente che, entro la fine del corrente mese, dopo la consultazione con i vari stakeholder, dovrebbe essere presentata dalla Commissione una nuova versione del Regolamento che sarà poi trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La sua adozione definitiva è prevista per l’inizio dell’estate 2015.

Nel riservarci di tenerVi informati su ulteriori sviluppi e nel rimandare ai documenti allegati per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.

» 12.12.2014
Documenti allegati

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