AssoAmbiente

Circolari

131/2015/TO

Informiamo che sulla G.U. n. 143 del 23 giugno 2015 è stato pubblicato il D.L. 27 giugno 2015 n. 83 recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Il provvedimento rinnova le procedure competitive nell’ambito del concordato preventivo, semplifica l’accesso al credito nelle crisi d’impresa e introduce requisiti più stringenti per i curatori fallimentari con la consapevolezza che, così il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo”.

Per quanto di interesse, fra le novità, segnaliamo:

  • l’accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi;
  • l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti: offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentate – oltre che dal debitore – anche da terzi, purché migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del patrimonio;
  • l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti: il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore;
  • la ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce.

Nel rinviare al testo integrale della legge, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 02.07.2015
Documenti allegati

Recenti

11 Ottobre 2023
2023/259/SA-LAV/MI
Decreto-legge n. 48/2023 convertito in legge n. 85/2023 – Contratti a termine – Circolare Ministero del Lavoro n. 9 del 9/10/2023.
Leggi di +
10 Ottobre 2023
2023/258/SAEC-ALB/LE
ALBO GESTORI – Circolare n. 3/2023 su chiarimenti per RT in regime transitorio al 16.10.2023
Leggi di +
09 Ottobre 2023
2023/257/SAEC-EUR/FA
Acque reflue urbane – Parlamento UE approva proposta di Direttiva
Leggi di +
06 Ottobre 2023
2023/256/SAEC-SUO/FA
Responsabilità bonifiche affidate a terzi – Sentenza TAR Umbria
Leggi di +
06 Ottobre 2023
2023/255/SAEC-GIU/LE
CdS su illegittimità diniego realizzazione impianto rifiuti in zona a forte vocazione produttiva
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL