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Circolari

185/2015/NA

Siamo ad informare che la Corte di Cassazione con la sentenza 17 agosto 2015, n. 34917 ha definito che non possono essere oggetto dell’autorizzazione al commercio ambulante di cui all’art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 le tipologie di rifiuti che rientrano in categorie autonomamente disciplinate.

L’art. 266, comma 5 sopra citato dispone infatti cheLe disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”.

Con riferimento al caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato come tale regime derogatorio non sia applicabile ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), alle parti meccaniche di autovetture, alle pile e accumulatori in quanto tali categorie di rifiuti, per la loro specificità, sono oggetto di disciplina separata da parte del legislatore essendo disciplinati rispettivamente dal D.Lgs. 49/2014, dall’art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 209/2003, e infine dal D.Lgs. 188/2008.  Analogamente, ha escluso che la succitata deroga sia applicabile ai rifiuti pericolosi in generale, in quanto anch’essi oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore.

La Cassazione ha ritenuto che l’autorizzazione al commercio ambulante di “elettrodomestici usati” (rilasciata all’imputato dall’Autorità competente) non potesse essere estesa anche agli “elettrodomestici in disuso” (RAEE) ritrovati in suo possesso al momento di un controllo con il conseguente sequestro del mezzo. Nel caso in esame, infatti, la natura dei rifiuti trasportati non risultava compatibile con l’oggetto del titolo abilitativo rilasciato ai sensi del D.Lgs. 114/1998,recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

Nel rimandare al testo della sentenza, che trasmettiamo in allegato, per maggiori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.

» 13.10.2015
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