AssoAmbiente

Circolari

231/2015/PE

Facciamo seguito alla precedente comunicazione (v. circolare UNIRE n. 209 del 27 novembre 2015) per informare che nel corso dell’incontro associativo organizzato da FISE UNIRE e FISE Assoambiente lo scorso 17 dicembre in merito alle disposizioni contenute nel D.lgs 26 giugno 2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (Seveso III), sono stati approfonditi, grazie anche all’intervento della D.ssa Bemporad di INAIL, alcuni profili di interesse del settore.

In considerazione del fatto che il D.lgs 105/2015 prevede una esplicita esclusione dal campo di applicazione (art. 2), solo per le discariche dei rifiuti (compresi i siti di deposito sotterraneo), per tutti gli altri impianti di gestione rifiuti si pone quindi il problema di verificare se risultano inclusi o meno nel disposto in esame. Aspetto fondamentale anche in relazione all’obbligo di presentazione da parte delle imprese interessate della notifica in materia, prevista per luglio 2016 (o, in caso di inizio costruzione o modifiche che comportano un cambiamento all’inventario delle sostanze pericolose, rispettivamente entro 180 e 60 giorni).

La norma riconosce, inoltre, come anche nel caso del regolamento CLP e REACH che i rifiuti non sono sostanze, ma ai fini dell’applicazione anche al settore dei rifiuti delle disposizioni della Seveso III specifica chele sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto” (nota 5 all’allegato 1).

Con la Seveso III occorre dunque individuare la categoria di pericolo o la sostanza pericolosa più simile al rifiuto (facendo riferimento ai criteri di classificazione delle miscele riportati nel CLP). La valutazione dell’applicazione della Direttiva Seveso III va fatta quindi per i rifiuti che presentano le seguenti caratteristiche di pericolo (allegato I alla Seveso III):

  • pericoli per la salute(sezione H)
  • pericoli fisici (sezione P)
  • pericoli per l’ambiente (sezione E)

Nell’ambito della discussione avviata durante l’incontro sono emerse, in sintesi, le seguenti criticità:

  • riferimento al rifiuto quale miscela;
  • difficoltà di correlare le caratteristiche di pericolosità (HP) alle caratteristiche di pericolo della Seveso III;
  • possibile inclusione nella Seveso III anche dei rifiuti non pericolosi;
  • definizione limiti Seveso III in relazione ai limiti capacità impianto trattamento rifiuti.

Il gruppo di lavoro avviato dalle due associazioni sul tema, a seguito dell’incontro, ha proposto alcuni primi spunti che dovranno essere oggetto di approfondimento e verifica, e che includono:

  • possibilità di limitare applicazione Seveso III ai soli rifiuti pericolosi;
  • distinzione dei rifiuti in rifiuti-miscele e rifiuti-oggetto (come ad es. nel caso di RAEE e ELV), con la possibilità, in quest’ultimo caso, di utilizzare le quantità nette, in analogia ai contenitori dei gas, per la classificazione in Seveso degli stessi;
  • predisposizione di un quadro sinottico per una lettura coordinata tra le disposizioni contenute nella direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, il Regolamento 1357/2014 sulle caratteristiche di pericolo (HP), la decisione 2014/955/UE sul nuovo elenco europeo dei rifiuti e la direttiva SEVESO III.

Nell’invitare quanti interessati a far parte del “gruppo di lavoro associativo Seveso III” a mandare propria candidatura alla fise.milano@fise.org, restiamo in attesa di eventuali Vostri contributi in materia, in particolare sulle proposte di approfondimento sopra richiamate, e rimandiamo a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento.

Cordiali saluti.

» 24.12.2015

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