AssoAmbiente

Circolari

137/2016/PE

Sulla G.U. n. 186 del 10 agosto 2016 è stata pubblicata la legge 28 luglio 2016, n. 154 recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, che entrerà in vigore il prossimo 25 agosto.

Il provvedimento, approvato definitivamente in Aula del Senato lo scorso 6 luglio, contiene disposizioni anche in materia di contributo CONOE e sfalci/potature verde. In particolare:

-        all’art. 10 viene rideterminato il contributo ambientale CONOE a partire dal 2017 (precisando i casi di esclusione da tale obbligo) e viene disciplinata la modalità di versamento;

-        all’art. 11 viene precisato il vincolo di iscrizione delle aziende agricole ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del D.lgs 152/06 e smi e viene introdotta una riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000-60.000 a 5.000 euro), con l’esclusione anche della corresponsione dei pregressi, per quanti inadempienti all’obbligo di raccolta;

-        all’art. 12 vengono definiti i soggetti che possono esercitare l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi:

a)     dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori operante presso il Servizio fitosanitario nazionale (art. 20, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs 214/2005); 

b)     da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro  delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

-        all’art. 41 viene introdotta una modifica all’art. 185 del D.lgs 152/06 disponendo l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti degli sfalci e potature provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 184, comma 2, lettera e) del D.lgs 152/06) e i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 cc (art. 184, comma 3, lettera a) D.lgs 152/06).

Nel rimandare allo stralcio della Legge 154/2016 e degli ordini del giorno approvati sui temi richiamati, allegati alla presente (v. allegati 1 e 2), per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 23.08.2016
Documenti allegati

Recenti

26 Novembre 2025
2025/435/SAEC-RAE/FA
Sostanze pericolose nelle batterie – questionario ECHA per Regolamento sulle batterie
Leggi di +
24 Novembre 2025
2025/434/SAEC-COM/CS
News da Circularity Gap Report – test Svezia
Leggi di +
24 Novembre 2025
2025/433/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Aggiornamento App FIR digitale
Leggi di +
24 Novembre 2025
2025/432/SAEC-GIU/CC
Sentenza Consiglio di Stato su illegittimità della gara di appalto in caso di omissione dei CAM
Leggi di +
24 Novembre 2025
2025/431/SAEC-EUR/CS
Regolamento europeo 2025/2289 su trasmissione dati rifiuti di batterie
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL