AssoAmbiente

Circolari

138/2016/CS

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 171 del 23 luglio 2016 è stato pubblicato il Decreto 10 giugno 2016, n. 140, contenente il regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'art. 5 “Progettazione dei prodotti, comma 1, del D.Lgs. 49/2014 sui RAEE.

 

Tale Regolamento, in coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (art. 180, comma 1-bis, del D.Lgs. 152/2006), disciplina le misure dirette a:

·        promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;

·        favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei RAEE;

·        sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.

Oltre alle definizioni contenute nel D.Lgs. 49/2014 il regolamento aggiunge quelle relative a: costo di gestione di fine vita dell'AEE”, “fine vita” e prodotto ricondizionato.

 

Il Regolamento prevede che i produttori definiscano l'implementazione di strategie di eco-progettazione volte a facilitare le operazioni di riuso e riciclo, incluse quelle relative a:

·        uso di materiali riciclabili e biodegradabili;

·        riduzione della quantità e della diversità dei materiali;

·        aumento della riciclabilità del prodotto e delle sue componenti;

·        limitazione dell'uso di sostanze pericolose;

·        ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto.

Quindi, i produttori che a seguito della verifica della documentazione (relazioni e dati riportati nell'Allegato 1) presentata al Comitato di Vigilanza e Controllo dimostrano di avere ridotto il costo di gestione del fine vita dell'AEE, possono richiedere una riduzione dell'eco-contributo. Sarà poi compito del CVC, avvalendosi di ISPRA, di valutare la documentazione presentata dai produttori, secondo la griglia di cui all'Allegato 2, e, considerando anche il possesso di eventuali certificazioni ambientali, rilasciare un'attestazione per il prodotto che risulta idoneo a ricevere la riduzione dell'eco-contributo. La percentuale di riduzione dell'eco-contributo e' valutata in relazione al risparmio effettivo di gestione del fine vita dell'AEE e si sostanzia come una riduzione del peso dell'immesso a consumo.

I produttori sono inoltre tenuti a fornire agli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, nonchè agli operatori dei centri di riutilizzo, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 49/2014. Tali soggetti stipulano tra loro appositi accordi di programma finalizzati alla definizione di linee guida per la progettazione, produzione, attività di smontaggio, di recupero e riciclo ecocompatibili. Sarà cura del CdC RAEE, al fine di favorire la cooperazione tra i vari soggetti, predisporre un'apposita banca dati, costantemente aggiornata, con le informazioni periodicamente fornite dai produttori di AEE.

Nel rimandare al testo del Regolamento, scaricabile qui, per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.

» 24.08.2016

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