Sulla G.U. n. 277 del 26 novembre 2016 (S.O. n. 52) è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 recante: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il provvedimento, che reca disposizioni per l’attuazione dell’articolo 5 della legge delega 124/2015 (Riforma Madia), completa la disciplina generale della SCIA prevista D.lgs 30 giugno 2016, n. 126 (cfr. nostra circolare n. 118 del 15/7/16), provvedendo alla precisa individuazione delle attività private soggette ai diversi regimi amministrativi di controllo, attraverso la loro elencazione in una tabella. Il provvedimento contiene inoltre alcune disposizioni di coordinamento necessarie per adeguare la disciplina vigente a tali regimi, come individuati nella tabella stessa.
Nello specifico, il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso (autorizzazione) e introduce, al contempo, una semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.
Il provvedimento si compone di 6 articoli e di una Tabella A che individua per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi relativi al regime amministrativo indicato.
Per quanto di interesse del comparto segnaliamo che nella Sezione III, denominata "Ambiente', sono ricomprese le autorizzazioni Integrate ambientali (AIA), le valutazioni di impatto ambientale (VIA), le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), nonché le attività relative alle emissioni in atmosfera, alla gestione rifiuti, all'inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici (per un totale di 37 attività).
Si evidenzia infine che all’art. 2 comma 7 è previsto che con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e completata.
Nel rinviare per maggiori dettagli al testo integrale del provvedimento, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.