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Circolari

124/2017/PE

Nella G.U. n. 141 del 20 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto-legge 20 giugno 2017 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”.

Il provvedimento oltre a disporre in materia di misure di sostegno per le imprese del Mezzogiorno e quindi anche dell’occupazione, attraverso l’erogazione di finanziamenti (fino ad un massimo di 40.000 euro o 200.000 euro in caso di società con più soci rispondenti ai requisiti riportati dalla norma) e la valorizzazione dei Contatti Istituzionale di Sviluppo (CIS), introduce la definizione di Zona Economica Speciale (ZES) al fine di favorire, in alcune aree del Paese, la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi a supporto delle imprese. La ZES rappresenta una area geograficamente limitata, entro i confini dello Stato, costituita da aree anche non territorialmente adiacenti, purché con nesso economico funzionale e che comprende almeno un’area portuale (Reg. 1315/2013/UE) e collegata alla rete trans europea dei trasporti (TEN-T).

Il decreto-legge all’art. 9 interviene anche in materia di classificazione dei rifiuti, precisando che “I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014”.

La parte abrogata dell’allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/2006 era stata introdotta in fase di conversione del D.L. Competitività (D.L. 91/2014), avvenuta con Legge 116 del 2014, e comportava l’adozione estrema del principio di precauzione per la classificazione dei rifiuti non pericolosi con codici a specchio.

A riguardo ricordiamo l’Associazione da tempo si era attivata, con comunicazioni mirate sia a livello politico che istituzionale (in particolare al MATTM), per evidenziare la necessità di allineare la norma nazionale alle disposizioni europee, sopra richiamate, emanate nel dicembre del 2014, al fine di un approccio più omogeneo e coerente a livello nazionale (ancora critico pur alla luce delle circolari esplicative emanate sul tema dallo stesso MATTM).

Nel rimandare al testo del decreto-legge, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimandiamo a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento in materia e restiamo a disposizione per ogni informazione.

» 21.06.2017
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