Segnaliamo la sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, 12 febbraio 2018, n. 6742 in tema di responsabilità degli enti di cui al D.Lgs n. 231/2001.
L’art. 53 del decreto “231” prevede che in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali, “il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria”.
La ratio di tale disposizione è evidentemente quella di evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l’ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario è quella di vigilare sull’utilizzo e sulla gestione dell’azienda e di riferirne all’autorità giudiziaria.
In tale contesto, si ritiene utile segnalare che la Cassazione ha chiarito che la nomina dell’amministratore giudiziario è presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività aziendale e nel caso in cui venga omessa la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice che procede, ai sensi dell’art. 47 D.Lgs 231/2001.
Nel rimandare alla sentenza in oggetto - allegata alla presente - per ogni opportuno approfondimento, restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e aggiornamento.