AssoAmbiente

Circolari

051/2018/TO

La Corte di Cassazione Penale, con la Sentenza n. 8028 del 20 Febbraio 2018, si è pronunciata in tema di sicurezza sul lavoro riconoscendo la responsabilità del direttore tecnico della ditta appaltatrice per il decesso di un lavoratore causato dalla violazione di norme antinfortunistiche in quanto, seppur sprovvisto di regolare investitura, esercitava in concreto i poteri direttivi ex articolo 299 del D.Lgs. 81/2008.

I giudici, pur dando atto che la posizione rivestita dall’imputato (di direttore tecnico e capocantiere per conto della appaltatrice) non rientrasse tra le posizioni di garanzia espressamente previste dalle disposizioni in materia antinfortunistica e che lo stesso non era destinatario di una delega in tale ambito da parte dei titolari di dette posizioni di garanzia, lo hanno ritenuto responsabile del reato contestatogli, in base al principio di effettività vigente in materia antinfortunistica.

In particolare, la Corte d'appello ha sottolineato che l’imputato sovraintendeva quotidianamente e personalmente alle attività, impartiva istruzioni - anche quanto alla sicurezza del lavoro - e dirigeva gli operai, ponendosi, di fatto, in una posizione di garanzia antinfortunistica nei loro confronti, tanto da sollecitare continuamente l'utilizzo delle cinture di sicurezza e da ordinare all’operaio (poi deceduto), il pomeriggio antecedente l'infortunio, di riposizionare la fune d'acciaio di trattenuta che il lavoratore aveva rimosso. La Cassazione, confermando la posizione espressa dalla Corte d'appello, ha riconosciuto la responsabilità sulla base di un complesso di elementi, univoci e concordanti nel senso della sistematica ingerenza da parte dell’imputato nella organizzazione del lavoro, delle condizioni in cui lo stesso veniva svolto e del rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, sottolineandone la presenza costante in cantiere, l'adozione di provvedimenti organizzativi e la vigilanza (rivelatasi insufficiente) sul rispetto delle norme di sicurezza e sull'utilizzo di tutti i presidi antinfortunistici.

In conclusione, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell’'imputato per omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale in quanto lo stesso aveva di fatto continuato ad impartire ordini direttivi al lavoratore della ditta subappaltatrice, deceduto in seguito alla caduta dall’alto.

Nell’allegare la sentenza in oggetto, restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e approfondimento.

» 07.03.2018
Documenti allegati

Recenti

08 Luglio 2024
2024/201/SAEC-EUR/FA
Sostenibilità delle imprese–Pubblicata la nuova Corporate Sustainability Due Diligence Directive
Leggi di +
08 Luglio 2024
2024/200/SAEC-GIU/LE
Sentenza cassazione su trasporto illecito di rifiuti
Leggi di +
08 Luglio 2024
2024/199/SAEC-NOT/TO
Autonomia differenziata - maggiori (teorici) poteri locali anche su ambiente
Leggi di +
08 Luglio 2024
2024/198/SAEC-EUR/FA
Monitoraggio e comunicazione emissioni per ETS – Aperta consultazione su modifica regolamento di esecuzione UE
Leggi di +
05 Luglio 2024
2024/197/SAEC-GIU/LE
Sentenza Cassazione su deposito temporaneo esclude la cernita
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL