AssoAmbiente

Circolari

p68566NE

Facciamo seguito alla ns precedente comunicazione in materia (v. circ. n. 81/11) per segnalare che a seguito dell’entrata in vigore delle modalità che rendono operativo l’obbligo di iscrizione all’Albo dei commercianti e intermediari senza detenzione (cat. 8) e in relazione a diversi quesiti in materia pervenuti dalle aziende associate riguardo l’iscrizione degli intermediari esteri, si ritiene utile precisare quanto segue.

Anche sulla base del confronto avuto al riguardo con gli esperti ministeriali (spedizioni transfrontaliere e Albo Gestori), ad oggi il quadro di riferimento normativo risulta essere il seguente:

  1. nel caso di spedizioni di rifiuti destinati al recupero di cui all’Elenco verde, il soggetto che organizza la spedizione di rifiuti - che, in base al Regolamento comunitario n. 1013/06 può essere il produttore dei rifiuti, ovvero il raccoglitore, ovvero il commerciante o intermediario o in ogni caso, il detentore degli stessi - deve essere posto sotto la giurisdizione del Paese di spedizione (art. 18, comma 1, lett. a) cit. Reg.), ossia sottoposto alle competenze amministrative e regolamentari del Paese di spedizione, da esercitare conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente (cfr. art. 2, punto 25 Reg.);
  2. qualora il soggetto che organizza la spedizione sia un intermediario (ossia “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”cfr. art. 183, comma 1 lett. l) D.Lgs. 152/06 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 205/10), egli dovrà essere iscritto all’Albo italiano dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5 cit. D.Lgs.. In base all’art. 10 comma 2 (Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo) del Regolamento n. 406/1998, per essere iscritti all’Albo occorre (tra l’altro) che i soggetti: “a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Ue o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia”;
  3. con Delibera n. 2 del 15 dicembre 2010 il Comitato nazionale dell’Albo ha recentemente rivisto i requisiti specifici per l’iscrizione alla cat. 8 delle imprese che svolgono intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione. A seguito della pubblicazione sulla G.U. di tale Delibera nonché della Delibera del 19 gennaio 2011 (che ne ha stabilito l’efficacia), il termine di sessanta giorni (fissato dall'articolo 3, comma 1, della Deliberazione del 15 dicembre) per la presentazione della domanda d’iscrizione all’Albo decorre dal 18 febbraio 2011. Sul punto si rinvia alle specifiche circolari associative in materia, ovvero circ. n. 10/2011 del 5 gennaio 2011, circ. n. 35/11 del 26/1/2011 e circ. n. 54 del 21/2/2011.

In base a quanto sopra, pertanto, come peraltro confermato per le vie brevi dal Ministero dell’ambiente, ove il soggetto che organizza la spedizione sia un intermediario estero senza detenzione egli dovrà richiedere l’iscrizione all’Albo nella cat. 8, nelle modalità previste dalle predette disposizioni, e possedere i requisiti ivi indicati, tra cui la domiciliazione, la residenza oppure una sede o una stabile organizzazione sul territorio italiano. Non è richiesta necessariamente, pertanto, l’individuazione di una sede in Italia, ma questa è solo una delle alternative possibili.

Resta inteso che tutto quanto sopra non riguarda il caso in cui il soggetto organizzatore della spedizione di rifiuti destinati al recupero (indicato come tale nell’Allegato VII Reg. 1013/06) non sia un intermediario estero, ma si identifichi ad es., con l’impianto da cui provengono i rifiuti sito sul territorio italiano che provveda direttamente all’esportazione anche con il supporto amministrativo, per quanto riguarda l’espletamento delle pratiche relative, di una società estera: in tal caso quest’ultima non sarà tenuta ad eleggere sede, domicilio o stabile organizzazione in Italia, giacchè non figurerà come responsabile della spedizione, sottoposto in quanto tale alla giurisdizione italiana.

Cordiali saluti.

» 23.02.2011

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