Facciamo seguito alla ns precedente comunicazione in materia (v. circ. n. 81/11) per segnalare che a seguito dell’entrata in vigore delle modalità che rendono operativo l’obbligo di iscrizione all’Albo dei commercianti e intermediari senza detenzione (cat. 8) e in relazione a diversi quesiti in materia pervenuti dalle aziende associate riguardo l’iscrizione degli intermediari esteri, si ritiene utile precisare quanto segue.
Anche sulla base del confronto avuto al riguardo con gli esperti ministeriali (spedizioni transfrontaliere e Albo Gestori), ad oggi il quadro di riferimento normativo risulta essere il seguente:
In base a quanto sopra, pertanto, come peraltro confermato per le vie brevi dal Ministero dell’ambiente, ove il soggetto che organizza la spedizione sia un intermediario estero senza detenzione egli dovrà richiedere l’iscrizione all’Albo nella cat. 8, nelle modalità previste dalle predette disposizioni, e possedere i requisiti ivi indicati, tra cui la domiciliazione, la residenza oppure una sede o una stabile organizzazione sul territorio italiano. Non è richiesta necessariamente, pertanto, l’individuazione di una sede in Italia, ma questa è solo una delle alternative possibili.
Resta inteso che tutto quanto sopra non riguarda il caso in cui il soggetto organizzatore della spedizione di rifiuti destinati al recupero (indicato come tale nell’Allegato VII Reg. 1013/06) non sia un intermediario estero, ma si identifichi ad es., con l’impianto da cui provengono i rifiuti sito sul territorio italiano che provveda direttamente all’esportazione anche con il supporto amministrativo, per quanto riguarda l’espletamento delle pratiche relative, di una società estera: in tal caso quest’ultima non sarà tenuta ad eleggere sede, domicilio o stabile organizzazione in Italia, giacchè non figurerà come responsabile della spedizione, sottoposto in quanto tale alla giurisdizione italiana.
Cordiali saluti.