AssoAmbiente

Circolari

p69857PE

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione dello scorso 24 marzo ha approvato un documento (prot. n. 11/035/CR8/C5) suPrimi spetti interpretativi relativi alle problematiche riscontrate nell’attuazione del decreto ministeriale 27 settembre 2010, recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, che sostituisce il decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005 ”.

Il documento fa il punto su alcune specifiche problematiche riscontrate nell’attuazione del decreto in parola ed in particolare su:

  1. controllo del parametro TDS per alcune tipologie di rifiuti ed eventuale sostituzione dello stesso con solfati e cloruri
    In merito le Regioni concordano che la frase contenuta alla nota (***) della tabella 5 nel D.M. 27/9/10, “essendo seguita dalla non applicazione del limite sul TDS qualora si tratti delle tipologie di rifiuti contenuti nella nota (*), non può essere letta al fine di eludere l’obbligo della valutazione dei parametri solfati e cloruri”. In altre parole devono essere valutati o i parametri solfati e cloruri o il parametro TDS. Il parametro da analizzare deve essere definito in modo univoco all’interno della documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione. Per quei rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*), le Regioni hanno concluso che dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro;
     
  2. applicabilità dei nuovi limiti di accettabilità per i rifiuti conferibili in discarica
    Le Regioni concordano sul fatto che i nuovi limiti sono da ritenersi immediatamente applicabili ed inoltre, considerato che le discariche operanti ai sensi del D.Lgs. 36/03 devono già rispettare le condizioni per ricevere i rifiuti secondo le disposizioni contenute nel D.M. 27/9/10, non sono necessari ulteriori provvedimenti (in particolare riguardanti la VIA o l’AIA) sugli impianti attivi. Qualora nelle autorizzazioni in atto sia stato riportato un limite più restrittivo rispetto a quello contenuto nel precedente D.M. 3/8/05, è fatta salva la possibilità di effettuare specifiche valutazioni tendenti a confermare o meno i limiti restrittivi già previsti;
     
  3. validità delle deroghe già rilasciate ai sensi dell’art. 7 del D.M. 3 agosto 2005
    Considerato che l’art. 7 del D.M. 27/9/10 relativo alle sottocategorie non ha modificato la norma precedente, per le Regioni restano valide le deroghe già rilasciate ai sensi dell’art 7 del D.M. 3/8/05, qualora riguardino limiti superiori rispetto ai limiti individuati dal nuovo DM.

Per quanti interessati, il documento della Conferenza delle Regioni è scaricabile dal sito: www.regioni.it/upload/240311rifiuti_discarica.pdf

Cordiali saluti

» 06.04.2011

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