Si informa che lo scorso 8 luglio, sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) è stata pubblicata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee Guida sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” (v. allegato).
Tale Determinazione rappresenta il terzo intervento sul complesso e delicato tema in oggetto. Come noto, infatti, in precedenza l’AVCP aveva adottato le seguenti Determinazioni:
E’ necessario sottolineare come le linee guida contenute all’interno della sopra menzionata Determinazione n. 4, sostituiscano il contenuto delle due precedenti Determinazioni sulla tracciabilità.
Il provvedimento dell’AVCP appare particolarmente significativo in quanto offre alcuni utili e significativi chiarimenti in merito agli ambiti di applicazione, soggettivo ed oggettivo, della disciplina normativa in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.
Nello specifico, per quanto concerne il concetto di filiera dell’impresa-la cui omessa precisa definizione rappresenta un profilo di criticità della normativa del settore - è stato espressamente chiarito che, fermo restando l’intento del legislatore di ampliare il più possibile il perimetro della tracciabilità, “occorre ricercare un criterio di ragionevolezza che permetta di definire la nozione di filiera rilevante, evitando di includervi fattispecie contrattuali lontane dall’appalto principale”. Il criterio a cui ricorrere è quello della “stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quello dell’appalto principale, da applicare in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell’appalto ( ...)”. Inoltre, per quanto concerne il settore dei servizi e delle forniture, l’AVCP riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una casistica di possibili ipotesi di filiera rilevante.
Ulteriori importanti precisazioni sono fornite per quanto concerne il profilo dell’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. In particolare, da un lato viene espressamente riconosciuta l’idoneità delle Ri.Ba (Ricevute Bancarie Elettroniche) ad assolvere la funzioni di tracciabilità, dall’altro lato viene sottolineato che il Servizio RID (Rapporti Interbancari Diretti), sulla base della configurazione attuale non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità, atteso che la procedura sottostante non è in grado di gestire informazioni o causali specifiche relative alla singola disposizione di pagamento.
Si segnalano, altresì, i chiarimenti offerti in relazione alle ipotesi di acquisti destinati a più commesse.A tal proposito, infatti, viene precisato che nell’ipotesi in cui si faccia ricorso alle risorse finanziarie provenienti da diversi contratti di appalto, occorre, di regola, effettuare distinti pagamenti per ogni commessa, ovvero – se compatibile con il tracciato bancario – indicare nel bonifico tutti i relativi CIG (Codice Identificativo di Gara). Tuttavia, in via residuale, nel caso di impossibilità di eseguire le modalità indicate, è possibile indicare un solo CIG (quello relativo al flusso prevalente), a patto che tutti i CIG vengano riportati nella relativa fattura.
Da ultimo, in relazione al possibile interesse per tutte le aziende associate, si richiama l’attenzione sulle precisazioni in tema di utilizzo di carte carburante. Nella Determinazione in oggetto, si precisa che l’utilizzo di tale modalità può essere consentita in regime di tracciabilità attenuata, a patto che il CIG sia univocamente collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte; le transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse devono essere ricondotte al suddetto CIG.
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento sul tema, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.