AssoAmbiente

Circolari

p68403PE

Facciamo seguito alla precedente circolare associativa in materia (circ. n. 401/2010) per informare che Sulla GU n. 18 del 24 gennaio 2011 è stata pubblicata la Legge 24 gennaio 2011 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti” (v. Allegato)

Rispetto a quanto già anticipatoVi nella precedente comunicazione, segnaliamo che la Legge in parola ha apportato alcune importanti modifiche al DL 196/10, tra cui sinteticamente segnaliamo:

  • ripristino, dal 25 gennaio 2011, della riduzionedel 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 (Emas) e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,dell'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs 152/06 e smi, reso possibile a seguito degli interventi svolti da FISE Assoambiente;
  • proroga di alcuni termini riportati nella Legge 26/2010 recante“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”, tali per cui:
    1. le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni sino al 31 dicembre 2011”;
       
    2. “per gli anni 2010 e  2011, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2011, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provincialiper gli anni 2010 e 2011”;
       
    3. “per gli anni 2010 e 2011,i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza”.
       
    4. “A decorrere dalgennaio 2012,nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi”.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia all’allegato testo della Legge in parola.

Cordiali saluti.

» 26.01.2011
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