Con l’allegataDeliberazione (Allegato I) ilComitatodell’Albo ha stabilitoche la precedenteDeliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 in materiadicommercioedintermediazionerifiutientra in vigoreedèefficacedalla data dipubblicazionesullaGazzettaUfficiale del comunicatorelativoallaDelibera in oggetto.
Ciòcomportache, i sessanta (60) giornidicuialladeliberazione del 15 dicembre 2010, termineentroilquale le imprese in attivitàdevonopresentaredomandad’iscrizioneall’Albo, decorrerannodalmomento in cuiilcomunicatodellaDelibera in oggettoverràpubblicatosullaGazzettaUfficiale.
Ciriserviamo al riguardoditenerviinformatisuglisviluppi.
ALBOGESTORIAMBIENTALI:
Circolaresutrasportotransfrontaliero del 24 gennaio 2011, prot. 0137
Con la circolare (diseguitoallegata – Allegato II) ilComitatonazionale ha chiaritoche le impreseiscritteall’Alboaisensidell’art. 212 comma 5 “cheintendonoeffettuaretrasportitransfrontalieridirifiuti in aggiuntaaitrasporti per i qualisonogiàiscritte, non sonotenute ad effettuareunanuovaiscrizioneaisensidell’art. 194, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06, come modificatodall’articolo 17 del D.Lgs. n. 205/12010”.
ALBOGESTORIAMBIENTALI:
Circolaresutrasportotransfrontaliero del 24 gennaio 2011, prot. 0146
Con la circolare (diseguitoallegata – Allegato III) ilComitatoNazionale ha precisato, in relazioneall’obbligodelleimpreseesterecheeffettuanotrasportotransfrontalierodiistituireunasedesecondarianelterminedi 120 giornidalla data dipresentazionedelladomandad’iscrizione, cheilrequisito in questionepuòritenersisoddisfatto, anchedall’impresachedispongadi un domicilio in Italia.