Informiamo che con la Circolare in oggetto, riportata in allegato alla presente, l’Albo ha fornito ulteriori indicazioni per quelle imprese che, già iscritte alle categorie 2 e 3 (trasporto di rifiuti ammessi alle procedure semplificate), a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/10 che ha operato la soppressione delle citate categorie, dovranno procedere ad iscriversi nella categoria 1, 4 o 5 (trasporto di rifiuti in procedura ordinaria), a seconda della provenienza e della pericolosità dei rifiuti che intendono trasportare.
In particolare ricordiamo che già la Circolare dell’Albo n. 240 del 9 febbraio scorso al punto C (v. nostra circolare n. 053 del 10 febbraio scorso), aveva fornito indicazioni alle aziende sulle modalità di rinnovo della propria iscrizione all’Albo a seguito delle modifiche introdotte all’art. 212 dal D.Lgs. n. 205/10.
Con la Circolare allegata viene precisato in particolare che:
Nel rinviare ai contenuti della Circolare allegata per ogni approfondimento, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.