AssoAmbiente

Circolari

p70853LE

Informiamo che con la Circolare in oggetto, riportata in allegato alla presente, l’Albo ha fornito ulteriori indicazioni per quelle imprese che, già iscritte alle categorie 2 e 3 (trasporto di rifiuti ammessi alle procedure semplificate), a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/10 che ha operato la soppressione delle citate categorie, dovranno procedere ad iscriversi nella categoria 1, 4 o 5 (trasporto di rifiuti in procedura ordinaria), a seconda della provenienza e della pericolosità dei rifiuti che intendono trasportare.

In particolare ricordiamo che già la Circolare dell’Albo n. 240 del 9 febbraio scorso al punto C (v. nostra circolare n. 053 del 10 febbraio scorso), aveva fornito indicazioni alle aziende sulle modalità di rinnovo della propria iscrizione all’Albo a seguito delle modifiche introdotte all’art. 212 dal D.Lgs. n. 205/10.

Con la Circolare allegata viene precisato in particolare che:

  • qualora le imprese interessate abbiano già versato i diritti d’iscrizione nelle categorie (2 e/o 3) di appartenenza, non sono tenute a versare ulteriori diritti per la stessa annualità;
  • la dichiarazione concernente la perizia giurata sull’idoneità dei mezzi di trasporto (Delibera n. 4 del 27/9/2000 – art. 8, comma 2) è ritenuta valida purchéintegrata con la descrizione specifica dei codici EER terminanti con le cifre 99 qualora presenti nelle richieste tipologie di cui agli allegati al D.M. 5/2/99”

Nel rinviare ai contenuti della Circolare allegata per ogni approfondimento, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

» 29.09.2011
Documenti allegati

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