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Circolari

p71240NE-PE

Si informa che sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (cd. Decreto Salva – Italia). 

A riguardo, segnaliamo in particolare le disposizioni riportate all’articolo 14 il quale ha dispostoa decorrere dalgennaio 2013l’istituzione, su tutti i Comuni del territorio nazionale, del tributo sui rifiuti e sui servizi. Il nuovo tributo in parola avrà ad oggetto il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, ed i costi relativi ai servizi indivisibili (es. servizio di pulizia giardini pubblici, illuminazione cimiteriale).

 

Segnaliamo che al comma 12 è prescritta l’adozione - entro il 31 ottobre 2012di un successivo regolamento per la definizione dei criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Si applicherannocomunque – in via transitoria, a decorrere dalgennaio 2013 e fino alla data di applicazione del predetto Regolamento, le disposizioni di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Il comma 46 dell’art. 14 in oggetto è invece intervenuto sul D.Lgs. 152/06 modificando ampiamente la parte relativa alla tariffa per i rifiuti assimilati, nonché ai limiti all’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. In particolare, la lett. e) del comma 2 dell’art. 195 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevedeva un obbligo di tariffazione dei rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che doveva includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale. Detta tariffazione avrebbe dovuto essere determinata dall’Amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producevano; essa avrebbe inoltre dovuto prevedere una riduzione in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostrasse di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani.

Inoltre dalla tariffazione, sempre in base all’art. 195, comma 2, lett. e) – nella parte che oggi viene abrogata - erano esclusi gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati”, vincolo che rappresentava un limite alla possibilità di assimilare queste ultime tipologie di rifiuti. Peraltro, il divieto di conferimento al servizio pubblico, a norma dell’art. 226, comma 2, sempre del D.Lgs. 152/06, riguardava già i rifiuti di imballaggi terziari, a prescindere dalla loro destinazione, mentre i secondari potevano essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa fosse stata attivata

Gli altri limiti all’assimilazione, cancellati dalla norma in esame, riguardano

  • i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
  • i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 114 del 1998. 

A seguito della modifica introdotta alla richiamata lett. e), qualora la stessa venisse confermata in sede di conversione del Decreto-Legge, gli unici vincoli all’assimilazione resterebbero quelli che verranno eventualmente stabiliti dal futuro Decreto sull’assimilazione di cui alla stessa lett. e) (previsto fin dal D.Lgs. 22/97 e mai emanato) il quale andrà a sostituire la ormai storica Delibera del 27 luglio 1984. 

La disposizione in esame presenta degli aspetti di indubbia criticità per la prosecuzione delle attività dei privati in regime di libero mercato, in quanto consente un ampliamento del potere di assimilazione (e quindi di imposizione tributaria) da parte dei Comuni, tramite i propri Regolamenti, anche alle tipologie di rifiuti speciali (oggetto della richiamata Delibera del 1984) che si formano sulle superfici indicate nella precedente versione della lett. e), sopra richiamate

Considerati i tempi di intervento, per la ristretta calendarizzazione del provvedimento in Parlamento, l’Associazione è intervenuta con proposte emendative e per vie brevi per assicurare la salvaguardia dei principi di mercato e di concorrenza del settore

Nel far riserva di aggiornamento sul tema, porgiamo cordiali saluti.

» 07.12.2011
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