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Circolari

p71257DI

Sulla G.U. n. 260 dell’8 novembre 2011 è stato pubblicato il D.P.R. 14 settembre 2011, n.177 recanteRegolamento recante norme per le imprese e per i lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, a norma dell’art. 6, comma 8, lett. g), del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 suNorme in materia di tutela della salute e della sicurezza neiluoghi di lavoro”. (v. Allegato)

Il Regolamento in parola, composto da quattro articoli, ha la finalità di disciplinare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento - quali quelli individuati agli artt. 66(“lavori in ambienti sospetti di inquinamento”) e 121 (“presenza di gas negli scavi”) del D.Lgs n. 81/08 - o confinati, di cui all’allegato IV punto 3 sempre del D.Lgs n. 81/08, che disciplina il divieto di prestare il consenso per l’accesso e l’esecuzione dei lavoratori in luoghi dove vi sia pericolo di inquinamento, senza avere preventivamente effettuato le dovute operazioni di accertamento di assenza di pericoli e tutti i dovuti controlli di sicurezza  dei luoghi di lavoro quali pozzi neri, camini, fosse etc..

Nello specifico, si disciplinano le procedure a tutela della salute e sicurezza sul lavoro da adottare, anche nel caso di affidamento di lavori ad aziende appaltatrici o a lavoratori autonomi che operano all’interno dell’impresa, prima di accedere nei luoghi indicati come sospetti di inquinamento, eseguendo preventivamente una dettagliata e puntuale informazione a coloro che sono chiamati allo svolgimento delle attività lavorative con caratteristiche di pericolosità.

Il provvedimento dispone che alla fase di prevenzione sui luoghi di lavoro e di formazione del lavoratore, deve poi seguire un costante monitoraggio effettuato attraverso propri rappresentanti particolarmente qualificati durante tutte le fasi delle lavorazioni in tali ambienti a rischio. Infatti, nello specifico, durante le stesse fasi, la procedura mira anche ad eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività svolte in tali ambienti.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, si rimanda al testo integrale del Regolamento in oggetto per ulteriori approfondimenti in materia.

Cordiali saluti.

» 12.12.2011
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