AssoAmbiente

Circolari

013/2012/PE

Sulla G.U. n.16 del 20 gennaio 2012 è stato pubblicato il decreto 29 dicembre 2011 del MSE recanteSemplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativogiugno 2011, n. 93”.

Il provvedimento stabilisce i criteri in base ai quali il MSE si pronuncia in merito alle domande di inserimento nell'elenco delle imprese del gas abilitate alla vendita di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, ai clienti finali connessi a reti di distribuzione, a reti regionali di trasporto, alla rete nazionale dei gasdotti o a reti alimentate da serbatoi di GNL, sull'intero territorio nazionale.

L'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati avviene qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 a) disponibilità di un servizio di modulazione adeguato alle necessità delle forniture, comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale, in base ai criteri di cui all'art. 18 del D.Lgs 164/2000;

 b) dimostrazione della disponibilità di fornitura di gas naturale;

 c) adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente.

Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas a clienti finali, sono presentate al Ministero, Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche almeno tre mesi prima dell'inizio delle attività di vendita e le imprese sono inserite in detto elenco salvo che il Ministero esprima un motivato diniego entro lo stesso periodo. Nel caso il Ministero richieda integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi si intende sospeso sino alla ricezione dei dati o delle informazioni Integrative richieste.

La richiesta e la relativa documentazione, devono essere inviate esclusivamente per via informatica all'indirizzo venditagas@sviluppoeconomico.gov.it e, per conoscenza, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) all'indirizzo mercati@autorita.energia.it

Si rinvia al provvedimento in allegato per ogni ulteriore approfondimento in materia.

Cordiali saluti.

» 23.01.2012
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