AssoAmbiente

Circolari

074/2012/LE

Facciamo seguito alla nostra ultima comunicazione in materia (cfr. nostra circ. n 001/2012 del 3/1/2012) per segnalare che è stata inserita on-line sul sito del SISTRI (www.sistri.it) l'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011. 

Nella news riportata sul sito viene precisato che, come previsto dal D.M. Ambiente 52/2011, la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodogennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da

  1. Produttori iniziali di rifiuti:
    • pericolosi;
    • non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/06 con più di 10 dipendenti
  2. Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 70. 

Viene inoltre precisato che i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione

La Dichiarazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2012 accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato, compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI ed inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011, di cui si riporta di seguito il link: 

GUIDA PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2011
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_APPLICAZIONE_DICHIARAZIONE_MUD_2011.pdf

Nella news viene altresì precisato che, al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore in quanto essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte

Cordiali saluti.

» 18.04.2012

Recenti

11 Ottobre 2023
2023/260/SAEC-NOT/PE
Conversione in legge del DL Asset – interventi su competenze per autorizzazione impianti, incentivi biometano e per aree colpite da alluvione 2023
Leggi di +
11 Ottobre 2023
2023/259/SA-LAV/MI
Decreto-legge n. 48/2023 convertito in legge n. 85/2023 – Contratti a termine – Circolare Ministero del Lavoro n. 9 del 9/10/2023.
Leggi di +
10 Ottobre 2023
2023/258/SAEC-ALB/LE
ALBO GESTORI – Circolare n. 3/2023 su chiarimenti per RT in regime transitorio al 16.10.2023
Leggi di +
09 Ottobre 2023
2023/257/SAEC-EUR/FA
Acque reflue urbane – Parlamento UE approva proposta di Direttiva
Leggi di +
06 Ottobre 2023
2023/256/SAEC-SUO/FA
Responsabilità bonifiche affidate a terzi – Sentenza TAR Umbria
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL