AssoAmbiente

Circolari

074/2012/LE

Facciamo seguito alla nostra ultima comunicazione in materia (cfr. nostra circ. n 001/2012 del 3/1/2012) per segnalare che è stata inserita on-line sul sito del SISTRI (www.sistri.it) l'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011. 

Nella news riportata sul sito viene precisato che, come previsto dal D.M. Ambiente 52/2011, la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodogennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da

  1. Produttori iniziali di rifiuti:
    • pericolosi;
    • non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/06 con più di 10 dipendenti
  2. Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 70. 

Viene inoltre precisato che i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione

La Dichiarazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2012 accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato, compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI ed inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011, di cui si riporta di seguito il link: 

GUIDA PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2011
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_APPLICAZIONE_DICHIARAZIONE_MUD_2011.pdf

Nella news viene altresì precisato che, al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore in quanto essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte

Cordiali saluti.

» 18.04.2012

Recenti

27 Novembre 2025
2025/439/SAEC-EUR/PE
Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 28 novembre 2025 ore 11.00
Leggi di +
27 Novembre 2025
2025/438/SAEC-ARE/CC
ARERA – Presentato appello avverso sentenze Tar Lombardia sui limiti dei poteri regolatori dell’Autorità
Leggi di +
26 Novembre 2025
2025/437/SAEC-FIN/CS
Fondo per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni di carbonio
Leggi di +
26 Novembre 2025
2025/436/SAEC-NOT/CC
DPCM 22 novembre 2025 su nota metodologica aggiornamento fabbisogni Comuni 2025
Leggi di +
26 Novembre 2025
2025/435/SAEC-RAE/FA
Sostanze pericolose nelle batterie – questionario ECHA per Regolamento sulle batterie
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL