Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia (vd. circolari n° 693/2011 del 22 dicembre 2011 e n° 28/2012 del 15 febbraio 2012), si comunica che sulla G.U. del 29 maggio 2012 n. 124 è stato pubblicato il Decreto 15 marzo 2012 del MiSE riportante “Modifica al decreto 13 dicembre 2011, recante il bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto 23 luglio 2009, per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013.”
Si ricorda che il decreto oggetto della modifica mira a promuovere interventi finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, al risparmio energetico e alla riduzione degli impatti ambientali, disciplinando i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse (inclusa la frazione biodegradabile dei rifiuti) che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse.
Il decreto in parola introduce, in primo luogo, la ripartizione delle risorse messe a disposizione per le agevolazioni (€ 100.000.000 in totale) sulla base della tipologia dei programmi di intervento; in particolare, i fondi verranno così ripartiti:
Viene inoltre abbassata la soglia di potenza elettrica per l’accesso alle agevolazioni da 1 MWe a 0,65 MWe.
Per la valutazione degli aspetti tecnici e tecnologici dei programmi di investimento, il nuovo decreto prevede la possibilità del soggetto gestore di avvalersi, qualora necessario, di esperti selezionati tra quelli iscritti nell’albo degli esperti in innovazione tecnologica, cancellando il ricorso all’istituzione del pool di cinque esperti inizialmente previsto.
Un’ulteriore modifica riguarda il punteggio attribuito ai programmi d’investimento sulla base dell’indice Ia, relativo alla quantità di biomassa di provenienza certa utilizzata nel ciclo produttivo dell’impianto a regime, contenuto nel criterio 2.1 della nota esplicativa dell’allegato 5. Di seguito vengono riportati i nuovi valori:
> 0,50 – 0 punti;
da 0,51 a 0,70 – 10 punti;
da 0,71 a 0,90 – 15 punti;
< 0,90 – 20 punti.
Si sottolinea, inoltre, che i soggetti proponenti che presentano domanda di agevolazione per programmi di investimento inerenti a filiere di biomasse al cui interno e' previsto l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a) sub 1), con potenza nominale a regime inferiore a 1 MWe, dovranno sottoscrivere e allegare alla domanda di agevolazione la specifica dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A del decreto in oggetto.
Si riporta, infine, che il termine per la presentazione delle domande è differito al 13 luglio 2012.
Per quanti interessati, trasmettiamo in allegato il decreto in parola, per ogni ulteriore approfondimento in materia.
Cordiali saluti.