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Circolari

104/2012/PE

Lo scorso 31 maggio l’Agenzia delle Dogane ha emanato una nota (R.U. n. 62488) relativa alla legge 44/2012 di conversione del decreto legge 16/2012 concernente le norme di semplificazione tributaria (v. allegato). 

Più nello specifico, l’Agenzia ha ritenuto di dover procedere ad alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla suddetta legge, che vanno di fatto a modificare il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 504/95. Tra i temi oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Dogane

1. Recupero accisa sul gasolio impiegato nell’attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone
 

La legge elimina la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione nel termine previsto che, non avendo  più carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. Permane l’obbligo per l’esercente l’attività di trasporto di presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale

2. Energia elettrica
 

a) soggetti obbligati.
  Viene introdotta, come figura di soggetto obbligato, quella relativa a coloro che acquistano l’energia elettrica per uso proprio direttamente alla borsa elettrica limitatamente al consumo della stessa

b) officine costituite da impianti azionati a fonti rinnovabili.
  Viene prevista la corresponsione di un canone annuo di abbonamento da parte gli esercenti officine sfornite di misuratori. Questo viene consentito anche nelle ipotesi di officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile non superiore a 100 kW; 

c) produzione combinata energia elettrica e calore.
In relazione a quanto disposto in merito alle aliquote applicate ai combustibili utilizzati per la produzione combinata di energia e calore si specifica che si intendono superate le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Dogane con le note n. 75649 del 06/09/2011 e n. 127947 del 15/11/11; 

d) aliquote di accisa sull’energia elettrica.
  Viene apportata una rimodulazione dell’imposizione sull’energia elettrica prevedendo una tassazione articolata su aliquote di accise determinate in ragione delle distinte fasce di consumo e, al contempo, del superamento o meno della soglia di 1.200.000 kWh di consumi mensili

e) rivendita presso infrastrutture pubblicheveicoli a trazione elettrica.
Le colonnine di rifornimento dell’energia per i veicoli elettrici, sono considerate officine elettriche. L’accertamento dell’energia soggetta ad accisa viene effettuata sulla base dei comunicati dei gestori delle reti e non sulla base delle fatture emesse. A tal proposito l’Agenzia si riserva di sviluppare l’argomento mediante apposito tavolo tecnico

3. Deposito fiscale ai fini IVA

Viene codificato il principio secondo il quale per le introduzioni nel deposito IVA non sono richiesti né tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. 

Cordiali Saluti.

» 07.06.2012
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