Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione in materia (v. circolare n. 198/2010), per informare che lo scorso 20 giugno l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 26/E relativa a “Determinazione della base imponibile IRAP – Ulteriori chiarimenti”.
La circolare n. 26/E fornisce ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già riportato nelle precedenti circolari dell’Agenzia n.27/E del 26 maggio 2009, n.36/E del 16 luglio 2009 e n.39/E del 22 luglio 2009, in merito alle regole di determinazione della base imponibile IRAP introdotte dalla Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).
Tra i casi specifici richiamati dalla circolare n.26/E richiamiamo in particolare quello relativo ai costi di chiusura e post-chiusura delle discariche (punto 4), già oggetto di chiarimento con la risoluzione 2 giugno 1998, n. 52.
A riguardo, l’Agenzia precisa che l’interpretazione fornita dalla risoluzione 52/1998 (in base alla quale i costi di post chiusura, determinati su apposita perizia asseverata redatta da tecnico abilitato sono deducibili nell’esercizio di competenza dei ricavi in funzione della percentuale di riempimento della stessa), debba valere anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Inoltre, anche ai fini IRAP, “i componenti negativi del reddito in questione” dovranno“concorrere alla formazione del valore della produzione dell’esercizio di competenza. A tal fine, sebbene indicati nella voce B12) o B13) del conto economico, gli stessi saranno deducibili, in ciascun esercizio, attraverso il meccanismo delle variazioni in diminuzione da approntare in sede di relativa dichiarazione”.
Si rinvia al documento dell’Agenzia, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento.
Cordiali saluti.