Facciamo seguito a quanto riportato nella precedente circolare associativa n° 72/2012 del 13 aprile u.s., relativa all’introduzione della formula di assoggettamento al Contributo Ambientale Conai (CAC) nel momento di fine vita degli imballaggi riutilizzabili di durata media pluriennale impiegati nell’ambito di particolari circuiti e in particolare all’opportunità ravvisata dal CONAI di individuare formule premianti di applicazione del CAC anche per altri sistemi di reimpiego degli imballaggi (es. circuiti chiusi ma con una filiera coinvolgente un maggior numero di soggetti), per segnalare che il Consiglio di Amministrazione del CONAI, con delibera del 27 giugno scorso, ha individuato le tre seguenti procedure operative tra le quali ciascun consorziato potrà optare,a partire dal 1° luglio 2012, in funzione delle proprie esigenze organizzative e in relazione al sistema di restituzione adottato.
1. Acquisto degli imballaggi nuovi (bottiglie in vetro e casse/cestelli in plastica) tenendo conto di una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare al CAC rispetto alla procedura ordinaria:
a. per le bottiglie in vetropercentuale da assoggettare: 15% (abbattimento 85%);
b. per le casse/cestelli in plasticapercentuale da assoggettare: 7% (abbattimento 93%).
Elementi essenziali della procedura:
2. Applicazione del CAC nel momento in cui l’imballaggio facente parte dell’intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito (lettera b della Circolare CONAI del 05/04/2012).
In particolare, l’utilizzatore industriale, proprietario degli imballaggi riutilizzabili, puntualmente monitorati alla stregua dei circuiti “a filiera corta”, non deve versare il Contributo ambientale al CONAI al momento dell’immissione al consumo o al fornitore che effettua la “prima cessione”, ma si impegna a dichiararlo e versarlo in seguito direttamente al CONAI. La dichiarazione e il versamento dovranno comprendere anche gli imballaggi smaltiti o riciclati a proprie spese, qualora lo stesso proprietario non sia in grado di documentare idoneamente l’impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito.
3. Acquisto degli imballaggi nuovi con pagamento del CAC in misura integrale (100%) secondo la procedura ordinaria e cioè al momento della “prima cessione” o “immissione al consumo”.
Per gli utilizzatori industriali che faranno ricorso a tale procedura non sussisteranno, conseguentemente, obblighi di rendiconto verso CONAI, né dell’esistenza di un sistema di restituzione degli imballaggi né della loro destinazione d’uso, alla stregua degli imballaggi “a perdere”.
Inoltre informiamo che il CONAI sta studiando analoghe formule agevolative per altri settori operativi/tipologie di imballaggi anche in materiali diversi da quelli oggetto della delibera.
Quanti interessati alle tre procedure opzionali sopra illustrate potranno contattare gli uffici del CONAI (tel. 02.54044274/287, fax 02.55194306, e-mail: infocontributo@conai.org, citando nell’oggetto “imballaggi riutilizzabili- Delibera 27.06.2012”) per la verifica di sussistenza dei requisiti idonei per formalizzare la procedura prescelta.
Cordiali saluti