AssoAmbiente

Circolari

146/2012/PE

Si informa che sulla G. U. n. 185 del 9 agosto 2012 è stato pubblicato il testo della Determinazionedell’AVCP n. 2/2012 (v. Allegato I), la cui adozione è stata preceduta da una fase di consultazione pubblica alla quale ha partecipato anche Assoambiente attraverso l’invio di specifiche osservazioni ed indicazioni sul tema

La predisposizione del documento, come si legge nella premessa, si è resa necessaria a seguito delle modifiche interpretative apportate all’art. 49 del Codice dei contratti pubblici (dedicato alla disciplina dell’istituto dell’avvalimento), della copiosa giurisprudenza formatasi sull’argomento, nonché  in virtù degli interventi in sede di precontenzioso e di vigilanza da parte della medesima AVCP.    

Il documento, nello specifico, reca una serie di utili indicazioni di carattere interpretativo sui limiti di applicabilità dell’istituto. Al riguardo, si segnalano i chiarimenti offerti per quanto concerne:

  1. il coordinamento dell’istituto con il sistema del subappalto e del raggruppamento temporaneo di imprese;
  2. la prova della disponibilità dei requisiti;
  3. il contenuto minimo del contratto di avvalimento

Oltre alle sopra accennate previsioni, si intende richiamare l’attenzione su un tema di particolare interesse per le aziende associate, rappresentato dalla possibilità per i concorrenti che partecipano alle procedure di gara pubbliche di far ricorso all’istituto dell’avvalimento per quanto attiene la dimostrazione del possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Al riguardo il documento in oggetto richiama espressamente la sentenza del TAR Lazio, Sez. II-ter, 22 dicembre 2011, n. 1080 (espressamente segnalata dall’Associazione all’interno del documento trasmesso all’AVCP nell’ambito della citata procedura di consultazione pubblica avviata dall’Autorità) con la quale i giudici amministrativi hanno escluso la possibilità di far ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito in questione. I contenuti della citata sentenza sono stati, inoltre, oggetto di una specifica circolare informativa e di approfondimento predisposta dall’Associazione (v. circ. n. 2 del 10/01/2012). 

Infine, si richiama sul tema il parere n. 106 espresso dall’AVCP in data 27 giugno 2006 (v. Allegato II)  – e quindi in data antecedente alla pubblicazione della determinazione in oggetto - con il quale l’AVCP ha accolto un orientamento favorevole al ricorso all’istituto dell’avvalimento anche in relazione al requisito dell’ iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. 

Nel rimandare ai contenuti della Determinazione, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti e nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in materia, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

» 29.08.2012
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