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164/2012/CI

Si trasmette la sentenza del Tribunale di Prato 11.4.2012 relativa al ricorso di una lavoratrice che, assunta con contratto di apprendistato professionalizzante alcuni giorni dopo la cessazione del contratto di somministrazione a tempo determinato per lo svolgimento delle medesime mansioni, è stata infine licenziata allo scadere dei 36 mesi del periodo formativo.

Il giudice ha innanzitutto ritenuto illegittima la “successiva regressione della lavoratrice alla qualità di apprendista … (nonché la stessa) attribuzionedi un livello contrattuale inferiore rispetto a quello riconosciutole nel precedente periodo lavorato” per lo svolgimento delle medesime mansioni; e ha poi ritenuto illegittimo anche il licenziamento al termine del contratto di apprendistato “perché privo di giusta causa o giustificato motivo”.

Il giudice ha dichiarato, conclusivamente, “che il rapporto di lavorodeve essere qualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato ordinario a tempo indeterminato” e ha condannato l’azienda a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a corrisponderle una determinata indennità a titolo di risarcimento dei danni.

L’orientamento espresso dal giudice conferma le considerazioni associative al riguardo.

Saluti cordiali.

» 17.10.2012
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