AssoAmbiente

Circolari

203/2012/LE

FISE Assoambiente, anche in considerazione delle difficoltà segnalate da alcune aziende è intervenuta nei confronti dell’Albo per richiedere la definizione di una specifica disciplina semplificata per le piccole imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per svolgere esclusivamente l'attività di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani le quali, dai dati di ISPRA, non risultano essere di produzione annua pro capite significativa, quali i farmaci scaduti, le cartucce toner esaurite, le batterie, l'abbigliamento e i prodotti tessili, gli oli e i grassi commestibili.

Come noto, infatti, le dotazioni di veicoli e di personale di cui all'allegato B, tabella 1B, della deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003, relative alla raccolta differenziata, risultano, per le tipologie di rifiuti di cui sopra, sovradimensionate rispetto alle reali quantità che possono essere raccolte in maniera differenziata e trasportate e, pertanto, non necessarie, pur con l'esigenza di garantire un regolare svolgimento del relativo servizio

Il Comitato dell’Albo, pertanto, rispondendo alla richiesta associativa, ha emanato la Deliberazione n. 6 del 12 dicembre 2012 riguardante: Modifiche alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5)”. Tale Delibera integra l'allegato B alla deliberazione n. 1/2003, con un'apposita tabella riguardante le dotazioni minime di veicoli e di personale per lo svolgimento esclusivo dell'attività di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani che non risultano avere una significativa produzione annua pro capite, garantendo, aI tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell'ambiente e le necessarie condizioni per assicurare servizi efficienti ed efficaci. La tabella riportata nella delibera allegata riguarda i seguenti codice CER

  • abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11);
  • batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34);
  • farmaci (20 01 31* e 20 01 32);
  • cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell'all. I al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009;
  • oli e grassi commestibili (20 01 25). 

Nel rinviare alla deliberazione allegata (v. Allegato) per ulteriori approfondimenti, segnaliamo che la stessa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U. del comunicato relativo alla sua adozione. 

Cordiali saluti.

» 19.12.2012
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