Segnaliamo che la Corte di Cassazione, con la sentenza 14 gennaio 2013, n. 1690, ha rigettato il ricorso contro una condanna per gestione non autorizzata di rifiuti, riferita a una “ecopiazzola” in stato di profondo degrado dove rifiuti pericolosi e non venivano ammassati indiscriminatamente. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1 del Dm 8 aprile 2008 (come allestimento e presidio, raggruppamento per frazioni omogenee) e l’effettuazione di gestioni illecite escludono infatti per la Suprema Corte l’applicazione della disciplina transitoria per l’adeguamento prevista dal 7° comma dell’articolo 2, ancora non scaduta al tempo dei fatti.
Più in generale, per la Cassazione il Legislatore – Dlgs 4/2008 e decreti attuativi 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009 — ha definitivamente delimitato la nozione di “centro di raccolta”, prevedendo un regime autorizzatorio e gestionale che consente un conferimento controllato dei rifiuti e che esclude, nel rispetto di tali condizioni, che il “centro di raccolta” possa essere considerato area di “stoccaggio” di rifiuti (soggetta a autorizzazione regionale). In alternativa, si applicano invece le norme generali sui rifiuti.
Si riportano qui di seguito i passaggi in tal senso più significativi:
8. (…) È evidente che, a seguito dell'introduzione nel Dlgs n. 152 del 2006 della definizione di "centro di raccolta", non può più essere seguito l'orientamento che attribuiva in passato alle "ecopiazzole" la qualifica di centri di stoccaggio di rifiuti soggetti al corrispondente regime autorizzatorio, poichè tali aree sono ora normativamente individuate, ma è altrettanto evidente che, una volta determinata la nozione di "centro di raccolta", la soggezione alla relativa disciplina introdotta con i decreti ministeriali di cui si è detto in precedenza deve ritenersi riservata esclusivamente a quelle aree che presentino caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nel Dlgs n. 152 del 2006, articolo 183, lettera mm).
9. Deve conseguentemente escludersi che, al di fuori dell'ipotesi contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di "ecopiazzola" o "isola ecologica" possa ritenersi sottratta alla disciplina generale sui rifiuti, poichè l'intervento del legislatore ha ormai definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, una regime autorizzatorio e gestionale che, come si è visto, consente il conferimento ai centri di raccolta di un'ampia gamma di rifiuti in maniera controllata. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione dell'attività posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti.
Nel rinviare, per i necessari approfondimenti, al testo della sentenza riportata in allegato, porgiamo cordiali saluti.